Il decreto legislativo n.21 del 21 febbraio 2014 ha dato attuazione alla direttiva UE sui diritti dei consumatori, modificando le norme di cui agli articoli da 45 a 67 del Capo I del titolo III della parte III del Codice del consumo (d.lgs. 206/2005).
Le norme incise dal decreto legislativo riguardano le definizioni terminologiche, l’ambito di applicazione del Codice, il capo relativo alle informazioni precontrattuali per i consumatori nei contratti diversi dai contratti a distanza o negoziati fuori dei locali commerciali e quello sulle informazioni precontrattuali per il consumatore e diritto di recesso nei contratti a distanza e nei contratti negoziati fuori dei locali commerciali.
Altre disposizioni che hanno subito modifiche sono state quelle inerenti agli altri diritti dei consumatori ed alla tutela amministrativa e giurisdizionale. Sotto questo ultimo aspetto, la norma è intervenuta sula dibattuta questione sul riparto di competenze tra autorità amministrative indipendenti in materia di repressione di pratiche commerciali scorrette. Dopo le sentenze della Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato dell’11 maggio 2012 nn. da 11 a 16 che avevano annullato alcune sanzioni dell’Agcm per asserita incompetenza ad intervenire su pratiche commerciali sleali poste in essere in settori regolati, legislatore era intervenuto con decreto spending review (articolo 23, comma 12-quinquiesdecies, D.l. 6 luglio 2012, n. 95) stabilendo che la deroga alla competenza sanzionatoria generale dell’Agcm è limitata al solo caso in cui le pratiche scorrette siano poste in essere in settori disciplinati da una regolazione: i) di derivazione comunitaria, ii) con finalità di tutela del consumatore, iii) affidata ad altra autorità munita di poteri inibitori e sanzionatori ed, in ogni caso, iv) limitatamente agli aspetti regolati.
A seguito di un intervento informale della Commissione europea, che aveva posto in luce i conflitti di competenza e le lacune applicative della normativa in materia di pratiche commerciali scorrette nei settori regolati, legislatore del d.lgs. in commento è intervenuto stabilendo che la competenza a sanzionare condotte dei professionisti che integrano una pratica commerciale scorretta è attribuita in via esclusiva all’Autorità garante della concorrenza e del mercato previo parere dell’Autorità di regolazione competente.
Infine, le sanzioni applicabili per le pratiche commerciali scorrettesono state notevolmente aumentate, portando il tetto massimo da 500.000,00 euro a 5.000.000 euro.
Il testo del Decreto legislativo n. 21/2014 è reperibile al seguente link