Sulla natura e sulla portata delle enunciazioni statutarie di principio

02.12.2004

Corte costituzionale, 2 dicembre 2004, n. 372

Giudizio di legittimità costituzionale sollevato dal Presidente del Consiglio dei Ministri avverso lo Statuto della Regione Toscana adottato in prima e seconda deliberazione

Norme impugnate e parametri di riferimento:
Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale avverso gli articoli 3, comma 6; 4, comma 1, lettere h), l), m), n), o), p); 32, comma 2; 54, commi 1 e 3; 63, comma 2; 64, comma 2; 70, comma 1; 75, comma 4 dello Statuto della Regione Toscana, adottato in prima e seconda deliberazione, per contrasto con gli articoli 2, 3, 5, 24, 29, 48, 97, 113, 114, 117, secondo comma, lettere e), f), i), l), p), s), terzo, quinto e sesto comma, 118, 121, 122, 123, 138 Cost.
In particolare, sono impugnate le disposizioni statutarie, che, a livello regionale:
– promuovono l’estensione del diritto di voto agli immigrati, nel rispetto dei principi costituzionali;
– perseguono il riconoscimento delle altre forme di convivenza;
– perseguono , tra le finalità prioritarie, il rispetto dell’equilibrio ecologico nonché la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e paesaggistico;
– prevedono, quali finalità prioritarie della Regione Toscana, la promozione dello sviluppo economico, la valorizzazione della libertà di iniziativa economica pubblica e privata e la promozione della cooperazione;
– stabiliscono che il programma di governo sia approvato entro 10 giorni dalla sua approvazione;
– disciplinano il diritto di accesso senza obbligo di motivazione ai documenti amministrativi;
– riconoscono alla legge regionale la possibilità di disciplinare l’organizzazione delle funzioni amministrative conferite agli enti locali qualora ricorrano specifiche esigenze unitarie;
– attribuiscono alla legge regionale il compito di disciplinare i tributi propri degli enti locali, limitatamente ai profili coperti da riserva di legge;
– dispongono che gli organi di governo e il Consiglio partecipino alle decisioni dirette alla formazione e attuazione degli atti comunitari;
– disciplinano il referendum abrogativo stabilendo che la proposta referendaria sia approvata se partecipa alla votazione la maggioranza dei votanti alle ultime elezioni.

Argomentazioni della Corte:
La Corte ripropone innanzitutto la distinzione, già elaborata nella sent. n. 40 del 1972, tra un contenuto necessario ed un contenuto eventuale dello Statuto. Sulla base di tale distinzione, la Corte arriva ad affermare che le proposizioni oggetto di censura rientranti tra i “Principi generali” e le “Finalità principali” della Regione vanno interpretate alla stregua di enunciazioni prive di efficacia giuridica, che esplicano una funzione “di natura culturale o anche politica, ma certo non normativa”. A tali disposizioni non può neanche essere riconosciuta natura programmatica, dal momento che gli statuti regionali non rappresentano Carte costituzionali, ma fonti regionali “a competenza riservata e specializzata”. Relativamente alle proposizioni oggetto di censura che riguardano norme specifiche dello Statuto, la Corte rileva:
– che la previsione dell’approvazione consiliare del programma di governo entro 10 giorni dalla sua illustrazione non appare incoerente con lo schema di governo di cui all’art. 112, co. 5 Cost.;
– che la previsione di un diritto di accesso ai documenti amministrativi regionali senza obbligo di motivazione è conforme al principio costituzionale di imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa;
– che la possibilità di una disciplina regionale dell’organizzazione delle funzioni amministrative degli enti locali è conforme allo spirito di cui agli artt. 118, co. 1 e 117, co. 6 Cost., come attuato dall’art. 4, co. 4 della legge n. 133 del 2003;
– che l’attribuzione alla legge regionale del compito di disciplinare i tributi propri degli enti locali deve essere interpretata alla luce di quanto sostenuto dalla Corte costituzionale nella sent. n. 37 del 2004, che riconosce come si possano in astratto concepire discipline normative dell’autonomia tributaria degli enti locali sia a tre livelli (legge statale, legge regionale, regolamento locale) che a due livelli (legge statale o regionale e regolamento locale);
– che la previsione di una partecipazione degli organi di governo regionali alla formazione ed attuazione degli atti comunitari nelle materie di competenza regionale risponde all’esigenza di prevedere, nel quadro delle norme di procedura fissate dalla legge statale ai sensi dell’art. 117, co. 5 Cost., che anche la legge regionale stabilisca uno specifico procedimento interno;
– che la previsione di un diverso quorum di partecipazione alla consultazione referendaria rispetto a quello previsto dall’art. 75 Cost. rientra nella facoltà riconosciuta alla Regione di articolare variamente la propria disciplina rispetto ai referendum previsti in Costituzione, anche innovando ad essi sotto diversi profili.

Decisione della Corte:
La Corte dichiara inammissibili le censure relative alle proposizioni rientranti tra i “Principi generali” e le “Finalità principali” dello Statuto e non fondate le censure che riguardano norme specifiche dello Statuto.

Giurisprudenza richiamata:
– sulla distinzione tra un “Contenuto necessario” e un contenuto eventuale dello Statuto: Corte costituzionale, sent. n. 4° del 1972 e sent. n. 2 del 2004;
– sul ruolo politico della Regione in relazione a tutte le questioni di interesse della comunità regionale: Corte costituzionale, sent. n. 829 del 1988;
– sulla natura giuridica degli statuti come fonti regionali a competenza riservata e specializzata: Corte costituzionale, sent. n. 196 del 2003;
– sul vincolo costituzionale del “simul stabant, simul cadent” relativamente alla forma di governo regionale: Corte costituzionale, sent. n. 304 del 2002;
– sull’allocazione della funzioni amministrative in virtù del principio di sussidiarietà: Corte costituzionale, sentt. n. 43, 69, 112 e 172 del 2004
– sulla disciplina legislativa e regolamentare dell’autonomia tributaria degli enti locali: Corte costituzionale, sent. n. 37 del 2004

Commenti disponibili on-line:
– A.RUGGERI, Gli statuti regionali alla Consulta e la vittoria di Pirro in Forum di Quaderni costituzionali
– M.PEDETTA, La Corte costituzionale salva gli enunciati degli Statuti regionali sulla tutela delle “forme di convivenza” mettendoli nel limbo in Forum di Quaderni costituzionali
– A.RUGGERI, La Corte, la “denormativizzazione” degli statuti regionali e il primato del diritto politico sul diritto costituzionale in Forum Quaderni costituzionali
– P.CARETTI, La disciplina dei diritti fondamentali è materia riservata alla Costituzionale in Forum Quaderni costituzionali
– G.PASTORI, Luci e ombre dalla giurisprudenza costituzionale in tema di norme programmatiche degli statuti regionali in Forum Quaderni costituzionali

a cura di Elena Griglio