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Dal Ministero dei Beni Culturali: l'occupazione di suolo pubblico finalizzata al pubblico esercizio in siti sensibili va sempre autorizzata dalla Soprintendenza

09.05.2014

Segnaliamo il parere reso dal Ministero dei Beni Culturali –  Direzione Generale per il Paesaggio, su una serie di quesiti formulati dalla Regione Friuli Venezia Giulia, riguardanti i termini di applicabilità delle norme di tutela del d.lgs. n. 42/2004 (c.d. Codice dei Beni Culturali) anche per le occupazioni di suolo pubblico funzionali all’esercizio del commercio nell’ambito di strade, piazze e altri siti d’interesse culturale (perchè appartenenti a soggetti pubblici e realizzati da più di settant’anni).

In estrema sintesi, il Ministero ribadisce che tali tipologie d’interventi, se riferite a suolo qualificabile d’interesse culturale secondo le disposizioni del Codice, non sono esenti dalla preventiva autorizzazione soprintendentizia, si tratti di semplici elementi di arredo (tavolini, ombrelloni, fioriere, pedane, ecc.), oppure (e a maggior ragione) di strutture chiuse su più lati e copertura.

Al riguardo, viene evidenziato come il regime di tutela previsto dal Codice annetta rilevanza a opere e lavori di qualunque genere sui beni culturali, prescindendo dalla qualificazione ovvero dalla maggiore o minore invasività degli interventi, ma privilegiando l’onnicomprensività e l’integralità delle ragioni di tutela del patrimonio culturale costituzionalmente garantite.

Ulteriore conferma di tale impostazione emerge anche dalla specifica disciplina dettata dall’art. 53 del Codice per l’esercizio del commercio in aree di valore culturale e nell’ambito di locali storici, ove si riconosce alla Soprintendenza un ruolo fondamentale, ferma la competenza dell’ente locale nell’individuare le aree pubbliche ove prevedere particolari condizioni o limiti per l’esercizio del commercio.

A parere del Ministero, il contemperamento tra le ragioni di tutela e quelle di semplificazione delle procedure va conseguito con gli strumenti della concertazione inter-istituzionale (protocolli d’intesa, accordi di programma) già positivamente sperimentate in rilevanti realtà territoriali (Roma Capitale e Bologna, tra le altre).

 

a cura di Michele Ferrante


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