Ancora in tema di statuti regionali

06.12.2004

Corte costituzionale, 6 dicembre 2004, n. 378

Giudizio di legittimità costituzionale sollevato dal Presidente del Consiglio dei Ministri avverso lo Statuto della Regione Umbria adottato in prima e seconda deliberazione

Norme impugnate e parametri di riferimento:
Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale avverso gli articoli 9, comma 2; 39, comma 2; 40; 66, comma 1 e 2 e 82 dello Statuto della Regione Umbria, adottato in prima e seconda deliberazione, per contrasto con gli articoli 2; 5; 29; 117, secondo comma, lettera l); 117, terzo comma; 121; 122, primo comma; 123; 134 Cost., nonché del principio di separazione dei poteri.
In particolare, sono impugnate le disposizioni statutarie, che, a livello regionale:
– perseguono il riconoscimento delle altre forme di convivenza;
– autorizzano la Giunta regionale ad adottare, previa autorizzazione da parte di apposita legge regionale, regolamenti di delegificazione;
– autorizzano la Giunta regionale, previa legge regionale di autorizzazione, a presentare al Consiglio regionale progetti di testo unico di disposizioni legislative;
– stabiliscono l’incompatibilità della carica di componente della Giunta con quella di consigliere regionale;
– attribuiscono alla Commissione di garanzia statutaria la funzione di esprimere pareri sulla conformità allo statuto delle legge e dei regolamenti regionali.

Argomentazioni della Corte:
La Corte richiama innanzitutto quanto già sostenuto nella sent. n. 372 del 2004 in ordine al carattere non prescrittivo e non vincolante delle enunciazioni statutarie recanti gli obiettivi prioritari dell’attività regionale, che esplicano una funzione di natura culturale o anche politica, ma non certo normativa.
In merito alle altre censure, la Corte rileva:
– che è legittima l’adozione, a livello regionale, di un sistema di delegificazione analogo a quello vigente a livello statale, nel quale la legge regionale di autorizzazione contenga le norme generali regolatrici della materia, nonché la clausola abrogativa delle disposizioni vigenti;
– che è legittima l’attribuzione alla Giunta regionale del compito di provvedere al riordino e alla semplificazione della legislazione regionale vigente attraverso la predisposizione di appositi testi unici che non determinino modifiche sostanziali alla legislazione vigente;
– che lo statuto regionale non può provvedere alla disciplina delle incompatibilità tra incarico di componente della Giunta regionale e di consigliere regionale, anche se tali scelte possono essere originate dalle opzioni statutarie in tema di forma di governo (che comunque devono uniformarsi alle previsioni di cui all’art. 122 Cost.);
– che è legittima l’attribuzione alla Commissione di garanzia statutaria di un potere consultivo che determina come conseguenza il solo obbligo di riesame, senza alcun vincolo di modifica in merito alle disposizioni normative interessate.

Decisione della Corte:
La Corte dichiara inammissibile la censura relativa alla proposizione di principio sul riconoscimento delle altre forme di convivenza, fondata la censura attinente alla disposizione che disciplina l’incompatibilità tra membro della Giunta e consigliere ed infondate tutte le altre censure.

Giurisprudenza richiamata:
– sulla distinzione tra un “Contenuto necessario” e un contenuto eventuale dello Statuto: Corte costituzionale, sent. n. 4° del 1972 e sent. n. 2 del 2004;
– sul ruolo politico della Regione in relazione a tutte le questioni di interesse della comunità regionale: Corte costituzionale, sent. n. 829 del 1988;
– sulla natura giuridica degli statuti come fonti regionali a competenza riservata e specializzata: Corte costituzionale, sent. n. 196 del 2003;
– sulla possibilità di applicare la dichiarazione di illegittimità costituzionale consequenziale non soltanto ai giudizi in via principale, ma anche al particolare giudizio di cui all’art. 123 Cost.: Corte costituzionale, sent. n. 2 del 2004

Commenti disponibili on-line:
– G.SEVERINI, Cosa ha detto la Corte costituzionale sullo Statuto umbro in Rivista telematica Federalismi.it
– A.RUGGERI, Gli statuti regionali alla Consulta e la vittoria di Pirro in Forum di Quaderni costituzionali
– M.PEDETTA, La Corte costituzionale salva gli enunciati degli Statuti regionali sulla tutela delle “forme di convivenza” mettendoli nel limbo in Forum di Quaderni costituzionali
– A.RUGGERI, La Corte, la “denormativizzazione” degli statuti regionali e il primato del diritto politico sul diritto costituzionale in Forum Quaderni costituzionali
– P.CARETTI, La disciplina dei diritti fondamentali è materia riservata alla Costituzionale in Forum Quaderni costituzionali
– G.PASTORI, Luci e ombre dalla giurisprudenza costituzionale in tema di norme programmatiche degli statuti regionali in Forum Quaderni costituzionali

a cura di Elena Griglio