L’insindacabilità parlamentare in relazione agli atti di indirizzo e controllo giudicati inammissibili

30.12.2003

Corte Costituzionale, 30 dicembre 2003 n. 379

Il vaglio negativo di ammissibilità degli atti di indirizzo e controllo presentati da un parlamentare non implica necessariamente che esternazioni connesse ai medesimi scritti successivamente dichiarati inammissibili non siano frutto di quella libertà di espressione del parlamentare nell’esercizio delle sue funzioni prevista dall’art. 68, I c. Cost.. Occorre valutare, caso per caso, il contenuto dell’atto e le ragioni delle mancata ammissione, al fine di stabilire se queste corrispondono o meno alla verifica di una non riconducibilità assoluta dello scritto alla sfera della prerogativa di cui all’art. 68, I c. Cost.

Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della delibera della Camera dei Deputati del 25 marzo 1999 relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse dall’on. Domenico Gramazio nei confronti del dott. Stefano Balassone ed altra, promosso con ricorso del Tribunale di Roma.

Il Tribunale di Roma ha sollevato conflitto di attribuzione avverso la Camera dei Deputati nel corso di un giudizio per risarcimento danni sollevato avverso l’on. Gramazio che, dando notizia in un comunicato stampa di una interrogazione presentata dal medesimo alla Camera, ma successivamente dichiarata inammissibile dal Presidente dell’assemblea, avrebbe leso gli interessi del ricorrente nel giudizio a quo, dott. Balassone.
La Giunta per la autorizzazioni a procedere della Camera ha ritenuto che le dichiarazioni dell’on. Gramazio fossero coperte da insindacabilità non in quanto divulgative di un’interrogazione, ma in quanto coincidenti con un’attività di critica, di ispezione e di denuncia che può ricomprendersi tra quelle proprie del parlamentare. Viceversa, il Tribunale ricorrente ha richiamato la giurisprudenza della medesima Corte sui limiti dell’insindacabilità, concludendo che l’esternazione dell’on. Gramazio costituirebbe manifestazione di pensiero riconducibile solo all’esercizio di attività politica in genere, come tale non tutelata dall’art. 68 Cost.
La Corte specifica innanzitutto che la possibilità di riconoscere il nesso che condiziona l’insindacabilità dipende dalla configurazione della richiesta di interrogazione come atto di esercizio delle funzioni del parlamentare. Ricostruita la ratio del potere ispettivo e la natura del vaglio del Presidente dell’assemblea sulla ammissibilità degli atti di indirizzo e controllo, la Corte riconosce che proprio l’ampiezza dei criteri del controllo preventivo del Presidente dell’assemblea (che spesso comporta valutazioni non ancorate a criteri rigorosamente predeterminati e che comunque non ammette alcun rimedio in caso di esito negativo) impedisce di considerare estranea alle funzioni del parlamentare una interrogazione presentata, per il solo fatto che essa sia stata dichiarata inammissibile. La Corte puntualizza tuttavia che questo non comporta che qualsiasi testo scritto presentato da un parlamentare come interrogazione debba essere inteso come espressione dell’esercizio delle funzioni parlamentari: occorre valutare di caso in caso se lo scritto possa o meno essere ricondotto alle condizioni di cui all’art. 68 Cost.
Nel caso di specie, la Corte dichiara che lo scritto presentato dall’on. Gramazio, essendo formulato nei termini tipici dell’interrogazione parlamentare, era da intendersi esercizio di funzioni parlamentari, per cui spettava alla Camera deliberare che le dichiarazioni contestate al medesimo costituivano esercizio di funzioni parlamentari, ai sensi dell’art. 68 Cost.

a cura di Elena Griglio