Inammissibile la richiesta di referendum popolare per l’abrogazione dell’intera legge sulla procreazione medicalmente assistita

28.01.2005

Corte costituzionale, 28 gennaio 2005 n. 45

Tipo di giudizio:
Giudizio di ammissibilità, ai sensi dell’art. 2, comma 1 della legge cost. 11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di referendum popolare per l’abrogazione della legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante Norme in materia di procreazione medicalmente assistita

Argomentazioni della Corte:
Premesso che il giudizio riguarda l’ammissibilità del solo quesito referendario finalizzato all’abrogazione dell’intera legge n. 40 del 2004, e che conseguentemente non sono in discussione eventuali profili di illegittimità costituzionale della legge medesima, la Corte richiama quanto sostenuto nella sent. n. 16 del 1978 in ordine all’esistenza di disposizioni legislative ordinarie a contenuto costituzionalmente vincolato, il cui nucleo normativo non potrebbe essere sottoposto a referendum abrogativo, pena la lesione dei corrispondenti disposti costituzionali. La Corte ricostruisce quindi la consolidata giurisprudenza sulla natura delle leggi a contenuto costituzionalmente vincolato, distinguendole da quelle semplicemente riferibili a norme e principi costituzionali, ribadendo che l’inammissibilità del referendum riguarda anche le ipotesi nelle quali la richiesta referendaria garantisca solo il nucleo costituzionale irrinunciabile di tutela di un principio costituzionale.
La legge n. 40 del 2004 in materia di procreazione medicalmente assistita coinvolge una pluralità di rilevanti interessi costituzionali, che richiedono almeno un bilanciamento che garantisca loro un minimo di tutela legislativa; anche la Convenzione di Oviedo del 4 aprile 1997 e la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea proclamata a Nizza nel 2000 affermano a livello internazionale analoghe finalità di bilanciamento e di tutela.
La Corte ribadisce infine che, al fine di garantire una tutela legislativa ai valori costituzionali oggetto di disciplina nella legge sottoposta a richiesta referendaria, sono irrilevanti i propositi e gli intenti dei promotori circa l’obiettivo di adottare una futura disciplina legislativa che dovrebbe eventualmente sostituire quella abrogata.

Decisione della Corte:
La Corte dichiara inammissibile la richiesta di referendum popolare per l’abrogazione dell’intera legge n. 40 del 2004, in quanto coinvolge una normativa che è – secondo i parametri desunti in via interpretativa dalla Corte a partire dalla sent. n. 16 del 1978 – costituzionalmente necessaria.

Giurisprudenza richiamata:
– Sull’autonomia del giudizio di ammissibilità della richiesta di referendum popolare rispetto ai giudizi sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi o degli atti con forza di legge: Corte costituzionale, sent. n. 251 del 1975 e n. 16 del 1978;
– Sul rilievo per cui il giudizio di ammissibilità della richiesta di referendum popolare non include un giudizio sulla conformità o meno a Costituzione della normativa in esame, nonché sulla illegittimità costituzionale dell’eventuale disciplina di risulta derivante dall’effetto abrogativo del referendum: Corte costituzionale: sent. n. 24 del 1981 e n. 26 del 1987;
– Sull’esistenza di valori costituzionali da tutelare escludendo l’ammissibilità del referendum popolare anche al di là delle ipotesi individuate dall’art. 75, secondo comma Cost.: Corte costituzionale, sent. n. 16 del 1978;
– Sull’esistenza di disposizioni legislative ordinarie a contenuto costituzionalmente vincolato, il cui nucleo normativo non può essere alterato o privato di efficacia: Corte costituzionale, sent. n. 16 del 1978;
– Sulla differenza tra leggi a contenuto costituzionalmente vincolato e leggi semplicemente riferibili a norme e principi costituzionali: Corte costituzionale, sent. n. 26 del 1981;
– Sulle due tipologie di norme che rientrano nella categoria delle norme legislative a contenuto costituzionalmente vincolato che non possono essere oggetto di richieste referendarie: Corte costituzionale, sent. n. 27 del 1987;
– Sulle leggi ordinarie la cui eliminazione ad opera del referendum priverebbe totalmente di efficacia un principio o un organo costituzionale la cui esistenza è garantita dalla Costituzione: Corte costituzionale, sent. n. 25 del 1981 e n. 35 del 1997;
– Sull’inammissibilità della richiesta referendaria anche qualora la legislazione oggetto della medesima garantisce solo il nucleo costituzionale irrinunciabile di tutela di un principio costituzionale: Corte costituzionale, sent. n. 42 e 49 del 2000;
– Sull’impossibilità di abrogare semplicemente le leggi costituzionalmente necessarie volte a rendere effettivo un diritto fondamentale della persona: Corte costituzionale, sent. n. 49 del 2000;
Sull’irrilevanza, ai fini del giudizio di ammissibilità di una richiesta di referendum popolare, dei propositi e degli intenti dei promotori circa la futura disciplina legislativa che potrebbe o dovrebbe eventualmente sostituire quella abrogata: Corte costituzionale, sent. n. 17 del 1997.

a cura di Elena Griglio