La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con una delibera nella causa C-69/13, ha reso, in data 13 febbraio 2014, la sua pronuncia pregiudiziale nella controversia Mediaset SpA/Ministero dello Sviluppo economico, in materia di recupero degli aiuti di Stato.
Oggetto del contenzioso: rinvio pregiudiziale- aiuti di Stato- contributo all’acquisto o al noleggio di decoder digitali- decisione della Commissione che dichiara un regime di aiuti illegale e incompatibile con il mercato interno- recupero- quantificazione dell’importo da recuperare- ruolo del giudice nazionale- presa in considerazione, da parte del giudice nazionale, di prese di posizione della Commissione nell’ambito dell’esecuzione della sua decisione- principio di leale cooperazione.
Nel caso di specie, la controversia concerne il contributo pubblico, previsto dalla legge finanziaria italiana del 2004 e del 2005, per l’acquisto o il noleggio di un apparecchio per la ricezione dei segnali televisivi digitali terrestri, il cosiddetto decoder digitale, apparecchio necessario in virtù del processo di conversione dei segnali televisivi al sistema digitale.
La Commissione, in seguito ad alcune denunce presentate da emittenti satellitari, ha avviato una procedura di indagine formale. Al termine del procedimento ha stabilito, mediante apposita decisione (Decisione 2007/374/CE, relativa all’aiuto di Stato C 52/2005, al quale la Repubblica italiana ha dato esecuzione con il contributo all’acquisto di decoder digitali), che tale contributo costituiva un aiuto di Stato a favore delle emittenti digitali terrestri che offrivano servizi di televisione a pagamento e lo ha dichiarato, dunque, incompatibile con il mercato interno, imponendo all’Italia di procedere al recupero, nei confronti dei beneficiari, dell’aiuto stesso e dei relativi interessi. Tra la Commissione e l’Italia è stata altresì avviata una cooperazione al fine di individuare i beneficiari e di quantificare con precisione i relativi importi da recuperare.
Mediaset, emittente di programmi digitali terrestri, ha proposto ricorso di annullamento contro tale decisione presso il Tribunale dell’Unione Europea. Il ricorso è stato respinto ed è stata anche respinta, dalla stessa Corte di Giustizia, l’impugnazione avverso la sentenza del Tribunale.
Inizialmente, la Commissione ha stabilito che l’importo da recuperare presso Mediaset ammontava a 6.844.31 euro. Successivamente, sulla base di nuovi elementi forniti dalla Repubblica Italiana, lo ha ridotto a 4.926.543 euro. Nel 2009, in seguito ad un’ingiunzione emessa delle autorità italiane, Mediaset ha versato un importo (complessivo degli interessi) pari a 5.969.442 euro, ma ha anche adito il Tribunale civile di Roma presentando opposizione all’ingiunzione.
Il tribunale di Roma ha disposto una perizia, nelle cui conclusioni si afferma, tra l’altro, che non era stato dimostrato che tale misura di aiuto avesse effettivamente influenzato le vendite dei decoder digitali nel periodo considerato. Le conclusioni della perizia sono state contestate dal Ministero dello Sviluppo economico.
Viste le circostanze, il Tribunale di Roma ha sospeso il procedimento e ha rivolto alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea la seguente questione pregiudiziale: “Se, al fine di garantire l’esecuzione di una decisione della Commissione che dichiara un regime di aiuti illegittimo e incompatibile con il mercato interno, ma che non identifica i singoli beneficiari e non determina con precisione gli importi da restituire, il giudice nazionale si trovi vincolato dalle prese di posizione ulteriori dell’istituzione, relative all’importo esatto da recuperare presso un beneficiario determinato”.
Dispositivo: il giudice nazionale si trova vincolato nei confronti di una decisione della Commissione che dichiara un regime di aiuti illegale e incompatibile con il mercato interno e ingiunge il recupero degli aiuti in questione, ma che non identifica i singoli beneficiari di tali aiuti e non determina con precisione gli importi da restituire. Tuttavia, non è vincolato dalle prese di posizione della suddetta istituzione nell’ambito di esecuzione della decisione in questione, ma, nel rispetto del principio di leale collaborazione, deve tenerne conto come elemento di valutazione nel contesto della controversia di cui è investito.
Per ulteriori informazioni
Comunicato stampa:
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2014-02/cp140018it.pdf
Testo della sentenza: