Sull’illegittimità delle norme regionali che vietano il conferimento agli impianti di smaltimento e/o di stoccaggio di rifiuti diversi da quelli urbani non pericolosi provenienti da altre Regioni
Corte costituzionale, 21 aprile 2005, n. 161
Giudizio di legittimità costituzionale sollevato in via incidentale dal Tribunale amministrativo regionale della Basilicata
Norme oggetto di giudizio e parametri di riferimento:
Il Tribunale amministrativo regionale della Basilicata ha sollevato questione di legittimità costituzionale avverso l’art. 1 della legge della regione Basilicata 31 agosto 1995, n. 59 (Normativa sullo smaltimento dei rifiuti), nella parte in cui vieta a chiunque conduca sul territorio della Regione Basilicata impianti di smaltimento e/o stoccaggio di rifiuti, anche in via provvisoria, di accogliere negli impianti medesimi rifiuti provenienti da altre Regioni o nazioni. A detta del TAR della Basilicata, la citata disposizione di legge regionale contrasterebbe con gli artt. 117, comma 2, lett. s) (che riserva allo Stato una competenza esclusiva in materia ambientale), 32, 3, 41 e 120 Cost.
Argomentazioni della Corte:
La Corte osserva che il principio dell’autosufficienza locale nello smaltimento dei rifiuti in ambiti territoriali ottimale vale, ai sensi dell’art. 5, comma 3, lett. a) del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, solo per i rifiuti urbani non pericolosi, non anche per gli altri tipi di rifiuti; per i rifiuti diversi da quelli urbani non pericolosi il criterio da applicare è, infatti, quello della vicinanza di impianti di smaltimento appropriati, al fine di ridurre al minimo il movimento dei rifiuti stessi, al quale si aggiunge il necessario requisito della specializzazione degli impianti di smaltimento. In particolare, la Corte precisa che a questi diversi principi sono soggetti i rifiuti speciali sia pericolosi che non pericolosi.
La legge regionale impugnata non rispetta tale distinto trattamento giuridico, limitandosi a prevedere un divieto generalizzato di conferimento agli impianti regionali di tutti i rifiuti, urbani non pericolosi o speciali, provenienti da altre Regioni. Se tale divieto è legittimo per i rifiuti urbani non pericolosi, per tutti gli altri tipi di rifiuti esso si pone invece in contrasto sia con la competenza esclusiva statale di cui all’art. 117, comma 2, lett. s) Cost. che con il vincolo generale imposto alle Regioni di cui all’art. 120 Cost., che vieta ogni misura atta ad ostacolare la libera circolazione delle cose e delle persone fra le Regioni.
Decisione della Corte:
La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge della Regione Basilicata 31 agosto 1995, n. 59, nella parte in cui fa divieto a chiunque conduca nel territorio della Regione impianti di smaltimento e/o stoccaggio rifiuti, anche in via provvisoria, di accogliere in tali impianti rifiuti, diversi da quelli urbani non pericolosi, provenienti da altre regioni o nazioni.
Giurisprudenza richiamata:
– Sull’applicazione, ai rifiuti speciali, sia pericolosi che non pericolosi, dei criteri della vicinanza di impianti di smaltimento appropriati e della necessità di impianti specializzati per il loro smaltimento: Corte costituzionale, sentt. n. 505 del 2002, n. 281 del 2002 e n. 335 del 2001;
– Sull’interpretazione dell’art. 120 Cost. come disposizione che vieta ogni misura atta ad ostacolare la libera circolazione delle cose e delle persone fra le Regioni: Corte costituzionale, sentt. n. 62 del 2005 e n. 505 del 2002