Consiglio di Stato, sez. III, 7 gennaio 2014, n. 19 in tema di assistenza sanitaria indiretta per cure mediche ricevute all'estero

07.05.2014

Non sussiste il diritto al rimborso delle spese mediche sostenute presso centri di altissima specializzazione all’estero, quando l’Amministrazione dimostri che le medesime prestazioni sono ottenibili anche in Italia.

Con la decisione in esame, il Consiglio di Stato, in riforma della pronuncia di primo grado emessa dal TAR Lombardia, ha riconosciuto la legittimità dei provvedimenti attraverso i quali l’A.S.L. di Monza e Brianza negava all’interessata l’autorizzazione a fruire all’estero di cure c.d. di altissima specializzazione (nella specie, intervento per tumore al midollo spinale).

In via preliminare, il Collegio ha ribadito la giurisdizione del giudice amministrativo, sul rilievo che la fattispecie non attiene solamente al rimborso delle spese, ma anche al diniego di autorizzazione, e perciò involge determinazioni caratterizzate da profili autoritativi e discrezionali, in ordine alla valutazione dell’istanza, del tipo di patologia, della gravità e urgenza dell’intervento, nonché alla individuazione del centro idoneo e all’assunzione delle spese.

Il giudice d’appello non concorda, tuttavia, con il tribunale di prime cure, che aveva accolto la domanda della ricorrente, rilevando il difetto di istruttoria e la carenza di motivazione degli atti impugnati, che si sarebbero limitati a riproporre il generico contenuto dei pareri del Centro regionale di riferimento, senza approfondire, tra l’altro, né l’effettiva corrispondenza tra il tipo di intervento praticato all’estero e quello praticato in Italia, né la percentuale di successo.

Secondo l’avviso del Consiglio di Stato, al contrario, il ricorso di primo grado va disatteso, in quanto i pareri in questione risultano rilasciati da un Centro “di assodata autorevolezza, qualificazione e rilevanza” – il “Carlo Besta” di Milano – che risulta aver specificamente indicato, oltre al proprio Istituto, anche altri 3 Centri ospedalieri nel territorio dell’Italia settentrionale in grado di eseguire l’intervento necessario “senza sostanziali differenze sul piano del trattamento richiesto”.

a cura di Gianluca Cosmelli


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