Corte Costituzionale sentenza del 11 dicembre 2013 n. 298
La Corte Costituzionale è stata chiamata dallo Stato a valutare la legittimità costituzionale di alcune disposizioni della L.r. 19/2012 del Friuli Venezia Giulia in materia di energia e distribuzione dei carburanti. Lo statuto regionale infatti non contemplava una competenza in materia di ambiente e produzione, trasporto e distribuzione nazionale di energia pertanto in base alla clausola di equiparazione (L.3/2001 art.10) si applicava il titolo V per le parti nelle quali prevede forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite. Le disposizioni impugnate riguardavano l’atto di programmazione regionale predisposto nelle more dell’approvazione del Piano energetico regionale. Le previsioni contestate riguardavano numerosi aspetti ed in particolare: a) limitazioni nell’applicazione della valutazione ambientale strategica (VAS – da effettuare solo nell’ipotesi di individuazione di aree non idonee escludendo così implicitamente tutti gli altri casi) b) possibilità di introdurre semplificazioni procedimentali (alla anche nella forma di una procedura abilitativa sostituiva dell’autorizzazione unica per gli interventi di modifica non sostanziale da realizzare) e differenziazioni rispetto alla legislazione nazionale (es. per i limiti di potenza) c) necessità di requisiti soggettivi ed atti definitivi attestanti la titolarità delle aree (la normativa statale configura invece l’attività come libera e solo per impianti fotovoltaici ed a biomassa è necessario dimostrare la disponibilità delle aree) d) riserva per il fabbisogno regionale di una quota significativa dell’energia elettrica importata disponibile e) introduzione di barriere all’ingresso nel mercato della distribuzione dei carburanti attraverso onerosi requisiti per l’apertura di impianti.
La Corte ha ritenuto che le disposizioni impugnate fossero incostituzionali.