Consiglio di Stato, 19 settembre 2013, n. 4668 sulla competenza e sul potere comunale di adeguamento della pianta organica delle farmacie in applicazione dell'art. 11 del d.l. n. 1/2012 conv. con l. n. 27/2012

19.05.2013

L’organo competente all’approvazione dell’adeguamento della pianta organica, ai sensi dell’art.11 d.l. 1/2012, conv. con l. 27/2012, rimane la giunta comunale.
Stante il favore del legislatore verso la massima espansione degli esercizi farmaceutici, non si può ritenere necessaria alcuna specifica motivazione del Comune per giustificare tale scelta.
La decisione del Comune relativa all’individuazione delle zone dove ubicare le nuove sedi farmaceutiche è discrezionale ed è sindacabile solo per gravi ed evidenti errori di valutazione. Al riguardo, se è vero che la norma dispone che in un Comune debba esservi una farmacia ogni 3300 abitanti, ciò non significa che la popolazione delle singole zone debba corrispondere precisamente a questo numero, in quanto la delimitazione ha la funzione di vincolare l’esercente a mantenere il suo esercizio all’interno del perimetro individuato.
Stanti i ristretti termini stabiliti dall’art.11 non dovevano essere consultati i privati titolari di sedi farmaceutiche, né questi possono considerarsi direttamente interessati al provvedimento comunale.
Deve ritenersi manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art.11 per violazione della competenza legislativa regionale, trattandosi di materia rimessa alla competenza legislativa statale.
Deve, altresì, ritenersi infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art.11 per violazione dell’art.41 Cost., in quanto escludendo il d.l. n. 1/2012 tassativamente la prelazione comunale sulle sedi farmaceutiche nuove o comunque vacanti (cfr. Cons. Stato, sez. III, n. 3249/2013), sembra esclusa la possibilità che, almeno in sede di prima applicazione del decreto legge, il Comune sia guidato dai propri interessi patrimoniali.

a cura di Carmela Salerno


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