Consiglio di Stato, sez. III, 10 dicembre 2013, n. 5910 sul prezzo contrattato dei farmaci

10.05.2013

Il comparto dei farmaci di fascia “A”, “contraddistinto da penetranti poteri di regolazione e di intervento del Ministero della Salute nella determinazione del prezzo ed anche dei margini di utile lungo l’intera filiera (produttore, grossista, farmacista)”, non costituisce un mercato concorrenziale perché, almeno quanto al prezzo, non si tratta di prodotti che danno luogo a confronto competitivo.

La sfera di autonomia privata non riceve dall’ordinamento una protezione assoluta, sì che la sua lamentata compressione nella determinazione del prezzo non è costituzionalmente illegittima quando si riveli preordinata a consentire il soddisfacimento contestuale di una pluralità di interessi costituzionalmente rilevanti, come nel caso di norme mediante le quali il legislatore persegue l’obiettivo di realizzare il contenimento della spesa sanitaria in vista del fine di utilità sociale costituito dalla garanzia del più ampio godimento del diritto alla assistenza farmaceutica, lasciando comunque all’imprenditore un più ridotto ma ragionevole margine di utile.

La misura dello sconto obbligatorio dell’1,83% imposto dall’art. 11, comma 6, del d.l. 78/2010 ai produttori sull’intero prezzo di vendita al pubblico, anche per la parte di prezzo pagata dell’assistito con riferimento ai farmaci equivalenti di cui all’art. 7 del d.l. 347/2001, non appare al Collegio né irragionevole né arbitraria, ma pienamente congrua e del tutto rispondente alla finalità della normativa e alla natura dello sconto stesso.

a cura di Carmela Salerno


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