Corte Costituzionale, 11 dicembre 2013, n. 299: illegittimo il finanziamento delle opere nell’aeroporto d’Abruzzo per contrasto coi principi comunitari in materia di aiuti di Stato

26.05.2013

I Giudici della Consulta hanno dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 della Legge della Regione Abruzzo del 28 dicembre 2012, n. 69, nonché dell’art. 2 della legge della Regione Abruzzo del 7 ottobre 2013, n. 33, con cui l’Ente regionale ha disposto il finanziamento dell’attività di internazionalizzazione dell’aeroporto di Pescara attraverso progetti di promozione dello scalo, in quanto risultano essere in contrasto con i principi europei in materia di aiuti di Stato, che regolano il mercato interno e che si pongono quali vincoli per l’azione legislativa delle Regioni, ai sensi dell’art. 117, primo comma, della Costituzione.

In particolare, la Corte ha chiarito che «gli aiuti di Stato incompatibili con il mercato interno, secondo la nozione ricavabile dall’art. 107 TFUE (in precedenza art. 87, paragrafo 1, del Trattato della Comunità europea), consistono in agevolazioni di natura pubblica, rese in qualsiasi forma, in grado di favorire talune imprese o talune produzioni e di falsare o minacciare di falsare in tal modo la concorrenza, nella misura in cui incidano sugli scambi tra gli Stati membri».

I requisiti costitutivi di detta nozione, secondo la ricostruzione fornita dalla Corte ed individuati dalla legislazione e dalla giurisprudenza comunitarie, possono essere così sintetizzati: a) intervento da parte dello Stato o di una sua articolazione o comunque impiego di risorse pubbliche a favore di un operatore economico che agisce in libero mercato; b) idoneità di tale intervento ad incidere sugli scambi tra Stati membri; c) idoneità dello stesso a concedere un vantaggio al suo beneficiario in modo tale da falsare o minacciare di falsare la concorrenza (cfr. Corte di Giustizia, sentenza 17 novembre 2009, C-169/08, Presidente del Consiglio dei Ministri –  Regione Sardegna); d) dimensione dell’intervento superiore alla soglia economica minima che determina la sua configurabilità come aiuto «de minimis» ai sensi del regolamento della Commissione n. 1998/2006, del 15 dicembre 2006 (Regolamento della Commissione relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore «de minimis»).

La Consulta, dunque, precisando che la nozione di aiuto di Stato sia quindi di natura complessa e che l’ordinamento comunitario riservi alla competenza esclusiva della Commissione europea, sotto il controllo del Tribunale e della Corte di giustizia, la verifica della compatibilità dell’aiuto con il mercato interno, nel rispetto dei regolamenti di procedura in vigore, rileva come ai giudici nazionali spetti unicamente l’accertamento dell’osservanza dell’art. 108, n. 3, TFUE, e cioè dell’avvenuta notifica dell’aiuto.

Unico onere del giudice nazionale è, dunque, verificare che il sovvenzionamento realizzato possa essere sussunto nella nozione di “aiuto di Stato” (cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 185 del 2011) ed, in particolare, se i soggetti pubblici conferenti gli aiuti rispettino adempimenti e procedure finalizzate alle verifiche di competenza della Commissione europea.

Orbene, nel caso di specie, i Giudici della Corte hanno evidenziato come non vi fosse dubbio alcuno in ordine alla riconducibilità della norma impugnata ad un’agevolazione in astratto riconducibile alla categoria degli aiuti di Stato.

Nondimeno, si rileva in sentenza, «la Regione Abruzzo rientra certamente tra i soggetti onerati – ai sensi dell’art. 45, comma 1, della legge n. 234 del 2012 – della notifica del progetto di aiuto alla Commissione europea e della contestuale trasmissione di una scheda sintetica della misura notificata alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche europee».

In ragione di tanto, i Giudici della Corte Costituzionale concludono per l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge della Regione Abruzzo n. 69 del 2012 (e di tutta la normativa conseguente), nella misura in cui attribuisce un finanziamento a favore dell’aeroporto d’Abruzzo di cinque milioni e cinquecento mila euro, senza notifica del progetto di legge alla Commissione ed in assenza di previo parere favorevole di quest’ultima, ponendosi pertanto in contrasto con l’art. 117, primo comma, della Costituzione e con l’art. 108, paragrafo 3, TFUE.

Il testo della sentenza può essere ricercato sul sito ufficiale della Corte Costituzionale al seguente link:

http://www.cortecostituzionale.it/actionPronuncia.do

a cura di Antonio Dell'Atti