Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha impugnato una legge della Regione autonoma Valle d’Aosta (l.r. 23 novembre 2012 n. 33), per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, nonché dello Statuto speciale per la Valle d’Aosta, sostenendo che la norma regionale sarebbe stata adottata sulla base di un referendum propositivo inammissibile e che la disposizione impugnata sia ascrivibile alla materia della tutela dell’ambiente, di competenza esclusiva statale, con conseguente violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.
La norma regionale censurata ha disposto, con riferimento al ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali non pericolosi, un divieto generale di realizzazione e utilizzazione sull’intero territorio regionale di impianti di trattamento a caldo per lo smaltimento dei rifiuti (quali incenerimento, termovalorizzazione, pirolisi o gassificazione).
La Corte ha accolto la censura della Presidente del Consiglio escludendo la competenza regionale in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, nel cui ambito ricade la gestione dei rifiuti. La Consulta ha quindi statuito che, sebbene le Regioni possono stabilire, per il raggiungimento dei fini propri delle loro competenze, livelli di tutela più elevati, esse devono agire pur sempre nel rispetto della normativa statale di tutela dell’ambiente. I poteri regionali non possono pertanto consentire, sia pure in nome di una protezione più rigorosa della salute degli abitanti della Regione medesima, interventi preclusivi suscettibili di pregiudicare il medesimo interesse della salute in un ambito territoriale più ampio.
La Corte ha evidenziato che lo Stato ha disciplinato la localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti di preminente interesse nazionale con l’art. 195, comma 1, lettera f), del d.lgs. n. 152 del 2006. Il citato decreto attribuisce una serie di poteri alle Regioni, da esercitare nel rispetto di criteri e procedure stabiliti a livello statale. La Consulta ha affermato che la norma regionale impugnata, imponendo un divieto generale di realizzazione e utilizzo di determinati impianti su tutto il territorio regionale, non contiene un “criterio” né di localizzazione, né di idoneità degli impianti e preclude allo Stato, con procedure difformi da quelle disposte dalla norma statale, di individuare impianti di preminente interesse nazionale con la tecnica del trattamento a caldo dei rifiuti nell’intera Regione autonoma Valle d’Aosta. Tale divieto impedisce la realizzazione delle finalità di riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale, indicate dalla norma statale.
Il testo della sentenza è reperibile al seguente link:
http://www.cortecostituzionale.it/actionPronuncia.do
Il d.lgs. n. 52 del 2006 è reperibile al seguente link:
La l. r. 23 novembre 2012, n. 33, recante “Modificazione alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31 – Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti” , è reperibile al seguente link:
http://www.consiglio.regione.vda.it/banche_dati/leggi_regolamenti/dettaglio_i.asp?pk_lr=7321