Corte costituzionale, sent. 22 novembre 2013, n. 278, che censura l’eccessiva rigidità del meccanismo posto a tutela del diritto all’anonimato della madre biologica che abbia dichiarato di non voler essere nominata nell’atto di nascita del figlio

22.05.2013

Dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 28, co. 7, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), come sostituito dall’art. 177, co. 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), nella parte in cui non consente al giudice, mediante un apposito procedimento che dovrà essere disciplinato dal legislatore, di interpellare la madre biologica che abbia dichiarato nell’atto di nascita del figlio di non voler essere nominata, ai fini di un’eventuale revoca di quella dichiarazione.

La sentenza in commento esamina la legittimità costituzionale dell’art. 28, co. 7, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), come sostituito dall’art. 177, co. 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), che prevede il divieto di accesso alle informazioni riguardanti l’identità dei genitori biologici, quando la madre abbia dichiarato di non voler essere nominata nell’atto di nascita del figlio.

Secondo la Corte, non è in discussione il diritto all’anonimato della madre biologica, ma l’irreversibilità della scelta che esso comporta. Tale rigidità risulta poco ragionevole se considerata in relazione al diritto del figlio a conoscere le proprie origini e alla tutela del suo diritto alla salute mediante tecniche diagnostiche basate su ricerche di tipo genetico. Ne deriva una precisa conseguenza, così riassunta dalla Corte: «mentre la scelta per l’anonimato legittimamente impedisce l’insorgenza di una “genitorialità giuridica”, con effetti inevitabilmente stabilizzati pro futuro, non appare ragionevole che quella scelta risulti necessariamente e definitivamente preclusiva anche sul versante dei rapporti relativi alla “genitorialità naturale”». Deve, quindi, essere prevista la possibilità che, su iniziativa del figlio, il giudice interpelli la madre biologica al fine di un’eventuale revoca della dichiarazione rilasciata al momento della nascita. Questa possibilità viene introdotta dalla Consulta con la sentenza additiva in esame. La Corte aggiunge poi che spetterà al legislatore disciplinare le modalità di un simile procedimento, in modo da garantire rigorosamente il diritto all’anonimato della madre.

A cura di Giuliano Sereno


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