In materia di affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale non sussiste un divieto per i Comuni di indire, nell’attesa della determinazione di procedure concorsuali d’ambito, gare autonome volte all’individuazione del gestore limitatamente al proprio territorio comunale – Cons. Stato Sez. V, Sent., 12 novembre 2013, n. 5419

09.05.2013

La Società Irpinia Distribuzione Gas ha impugnato il bando di gara con il quale l’Amministrazione comunale ha avviato una procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio medesimo, deducendo di aver diritto alla proroga della propria concessione per il pubblico servizio di distribuzione del gas metano nel Comune di Montoro Superiore.

La ricorrente ritiene di aver diritto alla proroga della concessione ai sensi dell’art. 23 del D.L. n. 273 del 2005 (http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2005-12-30;273!vig=) avendo essa sostenuto i costi dei lavori per la realizzazione della rete di distribuzione.

Il Collegio, rigettando tale doglianza, ha statuito che la proroga può essere concessa solo qualora vi sia coincidenza tra soggetto gestore e soggetto che ha materialmente eseguito i lavori, in ragione non tanto degli oneri economici sostenuti, quanto del tempo impiegato per la realizzazione della rete.

Il Consiglio di Stato ha poi affrontato il secondo motivo addotto dalla ricorrente relativo all’asserita impossibilità di bandire gare diverse da quelle su scala d’Ambito previste dall’art. 46 bis del D.L. n.159 del 2007 (http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2007;159). Per la società ricorrente le concessioni in corso sarebbero implicitamente prorogate, senza necessità di alcuna esplicita previsione in tal senso fino all’indizione di una gara di siffatto tipo.

Il Collegio rigetta tale argomento sulla base del dato letterale dell’art. 46 bis del D.L. n. 159 del 2007 (http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2007;159), norma che non evidenzia alcun divieto per le singole Amministrazioni comunali di indire, in attesa della predisposizione di procedure concorsuali d’ambito, gare autonome volte all’individuazione del gestore limitatamente al proprio territorio comunale.

Il secondo comma della disposizione in esame prevede, infatti, che nell’ambito di una procedura concertata tra Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero per gli Affari Regionali ed autonomie locali siano individuati, in base a criteri di efficienza e riduzione dei costi, ambiti ottimali minimi per lo svolgimento delle gare e che, in via successiva, siano determinate misure per incentivare i singoli Comuni, compresi nell’individuato ambito, ad aggregarsi concretamente. Il Consiglio di Stato condivide la difesa dell’Amministrazione comunale sulla circostanza che la previsione di un incentivo manifesta l’assenza di un obbligo cui conformarsi. Rileva inoltre il Collegio che, se nell’attesa della concreta aggregazione il Comune non potesse indire alcuna gara si correrebbe il rischio di rimandare senza limiti l’attuazione del principio della libertà di concorrenza nel settore del gas.

Il testo della sentenza è reperibile al seguente link:

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2012/201207516/Provvedimenti/201305419_11.XML

a cura di Livia Lorenzoni