Corte costituzionale, sent. 23-31 ottobre 2013, n. 255, in tema di organizzazione dei servizi farmaceutici e sanzioni amministrative nel settore farmaceutico

31.05.2013

Sono costituzionalmente illegittime, per lesione dell’art. 117, co. 3, Cost., e dell’art. 9, co. 1, n. 10, dello statuto della Regione Trentino-Alto Adige, le norme legislative provinciali in materia farmaceutica contrastanti con i principi fondamentali statali sulla tutela della salute.

Con la decisione in esame, la Consulta ha riconosciuto l’illegittimità di varie disposizioni legislative delle Province autonome di Trento e Bolzano per contrasto con la legislazione-cornice statale.

In primo luogo, la Corte ha annullato gli artt. 3 e 4, l. prov. Trento n. 21/2012 e 2, l. prov. Bolzano n. 16/2012, che assegnavano alle due Province autonome il compito di individuare le zone nelle quali collocare le farmacie, mentre le norme di principio statali (art. 11, co. 1 e 2, d.l. n. 1/2012, conv., con mod., dall’art. 1, co. 1, l. n. 27/2012) attribuiscono detto compito ai Comuni, a garanzia, soprattutto, dell’«accessibilità del servizio farmaceutico» ai cittadini.

Le censure hanno investito, in secondo luogo, l’art. 4, c. 1, l. prov. Bolzano n. 16/2012, che nel rimettere alla Giunta provinciale la disciplina del procedimento concorsuale per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche, consentiva alla Giunta stessa di determinare, tra i vari aspetti, anche i requisiti per la partecipazione ai concorsi ordinari e straordinari, permettendo così all’organo provinciale di formulare criteri eventualmente in contrasto con quelli essenziali stabiliti dalla normativa di principio statale;

Infine, la Corte ha dichiarato incostituzionale l’art. 13, co. 2, l. prov. Bolzano n. 16/2012, che, nel sanzionare la vendita o la messa in commercio «di specialità medicinali» con etichettatura o fogli illustrativi difformi da quelli approvati dall’organo competente, ripeteva quanto già stabilito da una legge statale (nella specie, il d.lgs. n. 219/2006),  dando luogo ad “un’indebita ingerenza in un settore […] costituente principio fondamentale della materia”, come già affermato in precedenti pronunce (sentt. nn. 153/2006, 271/2009, 18 e 98/2013).

a cura di Gianluca Cosmelli


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