L’Autorità per l’Energia ha inviato una segnalazione al Governo sul tributo ambientale della Regione Sicilia sui gasdotti

25.06.2002

27 maggio 2002 – Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas – Delibera n. 96/02 – Segnalazione al Governo concernente disposizioni della Legge della Regione Sicilia 26 marzo 2002, n. 2.

L’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas (AEEG), nell’esercizio dei poteri conferiti dall’articolo 2 comma 6 della Legge 14 novembre 1995, n. 481, ha inviato al Governo una segnalazione concernente gli articoli 6 e 67 della Legge della Regione Sicilia 26 marzo 2002, n.2 recante Disposizioni programmatiche e finanziarie per l’anno 2002 (Legge Finanziaria 2002).

I rilievi della AEEG sono indirizzati contro l’istituzione di un tributo ambientale gravante sui proprietari dei gasdotti ricadenti nel territorio regionale (articolo 6) e contro le disposizioni che modificano la disciplina prevista dal decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164 in tema di qualificazione dei clienti idonei (articolo 6, comma 7).

Ad avviso della AEEG le disposizioni della Legge regionale ‘evidenziano profili di illegittimità tali da determinare gravi impedimenti alla realizzazione degli obiettivi di liberalizzazione ed apertura del mercato del gas naturale interno e comunitario, nonché potenziali rilevanti ripercussioni sulla sicurezza degli approvvigionamenti’.

I limiti all’autonomia impositiva della Regione Sicilia ed i profili di illegittimità dell’articolo 6 della Legge regionale n.2/02. L’iter argomentativo seguito dalla AEEG per sostenere l’illegittimità del tributo ambientale si basa essenzialmente su due ordini di considerazioni:

la Regione Sicilia avrebbe oltrepassato i limiti della propria autonomia impositiva esercitandola prescindendo dall’emanazione di specifiche disposizioni di legge statale recanti ‘principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario’ (combinato disposto articolo 119 della Costituzione così come modificato dall’articolo 5 della Legge costituzionale n.3 del 2001 e articolo 10 della citata legge costituzionale n.3/01)

Il tributo istituito dalla Regione Sicilia si configura come un vero e proprio dazio e come tale sarebbe in contrasto con l’articolo 120 della Costituzione così come sostituito dall’articolo 6 della Legge costituzionale n.3/01 il quale dispone che ‘la Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni…’; analogo profilo di contrasto è rilevato in riferimento all’articolo 14 del Trattato istitutivo della Comunità.

L’AEEG dedica una parte delle proprie riflessioni anche agli effetti economici e tariffari conseguenti all’introduzione del tributo ambientale. Al riguardo, viene fatto osservare che l’eventuale riconoscimento nella tariffa di trasporto del gas dell’onere derivante dall’imposizione regionale determinerebbe aumenti dei corrispettivi previsti sui punti di entrata e di uscita dalla rete, aumenti che si ripercuoterebbero anche sulle tariffe per gli utenti finali.

Gli aumenti del costo delle importazioni di gas proveniente dall’Algeria (circa 5%) potrebbero indurre anche gli altri produttori esteri di gas a praticare aumenti dei prezzi ai fini del loro riallineamento sul mercato finale, con evidenti conseguenze negative per l’approvvigionamento del Paese. Tale tributo, inoltre, determinerebbe un aumento – stimabile nel 10 % – degli oneri complessivi per la realizzazione di nuove infrastrutture nella Regione Sicilia con immaginabili effetti negativi per la realizzazione delle iniziative già programmate per nuove importazioni di gas.

La qualificazione dei clienti idonei. Infine, in relazione all’articolo 67, comma 6 della Legge regionale n.2/02, l’AEEG, rileva come tali disposizioni delineino dei requisiti di identificazione dei clienti idonei più restrittivi di quelli delineati dall’articolo 18, comma 2, della Direttiva 98/30/CE operando un indebito rallentamento all’apertura del mercato del gas naturale.

Il testo della segnalazione è reperibile nella sezione Novità del sito internet dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas

a cura di Luigi Alla