Consiglio di Stato, Sez. V, 12/11/2013, n. 5421, in materia di concessioni di servizi pubblici, sul riparto di giurisdizione e sul riparto di competenze degli organi dell’ente locale

28.05.2013

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), si è pronunciato, con sentenza n. 5421, depositata in data 12 novembre 2013, in tema di concessioni di servizi pubblici, sul riparto di giurisdizione e sul riparto di competenze degli organi dell’ente locale.

Nel caso di specie, la controversia vede contrapposte una impresa di costruzioni ed un ente locale. L’impresa di costruzioni è titolare del servizio idrico integrato dal marzo del 1994 in virtù della delibera consiliare 10 agosto 1993 n. 123, della conseguente convenzione del 18 dicembre 1993 e del relativo atto aggiuntivo del 25 marzo 1996. Nel corso degli ultimi anni i rapporti tra le due parti sono stati contrassegnati da notevole conflittualità, sfociata in numerosi contenziosi presso l’autorità giudiziaria ordinaria ed in sede arbitrale, fino al corrente giudizio, avviato dall’impresa di costruzioni dinanzi al TAR Lazio, sezione staccata di Latina, nel quale ha impugnato l’atto di decadenza e risoluzione della convenzione, adottato nel settembre del 2011 dall’ente locale a fronte della contestazione di molteplici inadempimenti contrattuali. La concessionaria ricorrente dichiara l’illegittimità della suddetta delibera sostenendo che l’amministrazione concedente si era resa colpevole di numerosi inadempimenti; l’ente locale, per contro, propone ricorso incidentale nel quale chiede la condanna al pagamento delle penali maturate in suo danno nonché delle spese per i lavori di manutenzione della rete effettuate al posto della concessionaria. Il TAR Latina dichiara provati gli inadempimenti contestati alla concessionaria ricorrente e insussistenti quelli prospettati dalla stessa nei confronti dell’amministrazione concedente e accoglie la richiesta dell’ente locale per ciò che concerne il pagamento delle spese di manutenzione della rete, ma dichiara il difetto di giurisdizione per quel che riguarda le penali contrattuali.

Di conseguenza, l’impresa di costruzioni propone appello in via principale contro la sentenza del TAR di Latina, eccependo “pregiudizialmente la carenza di giurisdizione del giudice amministrativo anche sulla propria domanda di impugnazione avverso il provvedimento di decadenza. (..) Censura inoltre la declinatoria di giurisdizione sulla questione relativa al mancato pagamento da parte dell’amministrazione concedente dei lavori di manutenzione della rete idrica e delle forniture d’acqua, evidenziando che la stessa non era stata fatta oggetto di specifica domanda di condanna, ma di richiesta di accertamento in via incidentale, in funzione paralizzante degli inadempimenti posti dall’amministrazione a fondamento del provvedimento impugnato, sul quale il TAR avrebbe dovuto quindi pronunciarsi”. L’ente locale, invece, propone appello incidentale, chiedendo ‘in via principale’  “che l’appello principale di controparte sia dichiarato inammissibile per difetto di interesse; quindi, nel merito, il rigetto del medesimo” e  ‘in via incidentale’ che “sia declinata la giurisdizione sull’intera causa a favore del giudice ordinario”.

Il Consiglio di Stato ha  deliberato quanto segue:

–          Ha respinto l’appello incidentale stabilendo che l’istituto concessorio “costituisce in ogni caso uno strumento volto al perseguimento delle finalità di carattere generale demandate alla pubblica amministrazione. In particolare, nei servizi pubblici esso costituisce una delle forme di organizzazione cui l’amministrazione può ricorrere per lo svolgimento di attività di interesse generale, in alternativa alla gestione diretta, interponendo il concessionario privato tra sé e la collettività” e prosegue affermando che nella controversia in esame “deve essere affermata la giurisdizione amministrativa(..), visto che l’atto di decadenza/risoluzione dal quale essa scaturisce attiene a supposti inadempimenti nello svolgimento del servizio idrico integrato i cui effetti non sono circoscritti al suddetto rapporto, ma si riflettono anche sulla collettività”;

–          Ha accolto il ricorso principale di primo grado, annullando gli atti con esso impugnati, sostenendo, in merito all’incompetenza del consiglio comunale ad adottare il provvedimento da cui scaturisce la controversia, che “la competenza dell’organo consiliare deve intendersi circoscritta agli atti fondamentali dell’Ente, di natura programmatoria o aventi un elevato contenuto di indirizzo politico, mentre spettano alle Giunte Comunali tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo” e che, pertanto, “l’organo consiliare interviene nella materia dei servizi pubblici esclusivamente in ordine alla decisione  di principio circa il modulo organizzativo da adottare (..) e non si estende certamente a tutti gli atti esecutivi di tale scelta, proprio per l’espressa  limitazione delle competenze dell’organo elettivo agli atti fondamentali”;

Il testo della sentenza può essere reperito al seguente link:

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2012/201209243/Provvedimenti/201305421_11.XML

a cura di Giorgiana Grazioli