Gestori dei sistemi di distribuzione di energia elettrica o gas – divieto di privatizzazione- Sentenza CGCE del 22 ottobre 2013, causa C-105/12, Essent e a.
Il caso in esame riguarda una domanda di pronuncia pregiudiziale relativa all’interpretazione degli art. 65 e 345 TFUE ed alla la compatibilità fra il diritto dell’Ue e la legislazione olandese. Si tratta di un caso che presenta elementi particolari rispetto alla giurisprudenza relativa alle golden shares. Infatti la legislazione olandeseaveva introdotto un divieto di privatizzazione così articolato: 1) divieto divendita a soggetti privati di azioni detenute in gestori di sistemi di distribuzione di energia elettrica e gas 2) divieto di legami di proprietà o controllo tra società appartenenti ad un gruppo cui appartiene un gestore di sistemi di distribuzione e società appartenenti ad un gruppo cui appartiene un’impresa che produce, fornisce o commercializza energia elettrica o gas sul territorio olandese 3)divieto di compiere per un tale gestore operazioni o attività che potrebbero pregiudicare l’interesse della gestione della rete interessata. Il punto centrale della domanda pregiudiziale è in sostanza se l’articolo 345 TFUE possa riguardare un regime di divieto di privatizzazione, come quello descritto, per effetto del quale le azioni detenute da un gestore del sistema di distribuzione di energia elettrica o di gas attivo sul territorio olandese debbano essere detenute, direttamente o indirettamente, da autorità pubbliche individuate dalla legislazione nazionale. In caso di risposta affermativa, il giudice del rinvio si chiede se tale interpretazione produca la conseguenza di sottrarre dall’applicazione dell’articolo 63 TFUE disposizioni nazionali come quelle olandesi citate. La Corte ha ritenuto che l’art.345 possa comprendere disposizioni di divieto di privatizzazione come quelle olandesi e che tale interpretazione non comporti la conseguenza di sottrarre dall’applicazione dell’articolo 63 TFUE disposizioni nazionali, come quelle oggetto del procedimento principale, che vietino la privatizzazione di gestori di sistemi di distribuzione di energia elettrica o di gas, o che vietino, da un lato, legami di proprietà o di controllo tra società. Tutti i divieti introdotti che incidono sulla libera circolazione infatti possono essere giustificati da motivi imperativi di interesse generale.