L’Autorità Garante della concorrenza e del mercato disciplina le regole per la deroga agli obblighi di dismissione di società controllate dalle PA (ex decreto spending review) – Comunicazione sulle Procedure di applicazione dell’articolo 4, comma 3, del DL n. 95/2012, modif. da delib. n. 24512 del 3 settembre 2013

29.05.2013

L’Art. 4 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95 (c.d. decreto spending review reperibile al link http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012;95~art12-com20) impone lo scioglimento ovvero l’alienazione delle partecipazioni con procedure di evidenza pubblica entro il 31 dicembre 2013 delle società controllate dalle pubbliche amministrazioni e delle società strumentali che abbiano conseguito nell’anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore delle amministrazioni superiore al 90 per cento. Contestualmente è previsto l’obbligo, a partire dal primo gennaio 2014, di reperire sul mercato i servizi e/o i beni forniti dalle società dismesse, quale principio generale.

Tale norma tuttavia presenta una serie di deroghe, non applicandosi ad esempio alle società che svolgono servizi di interesse generale, anche di rilevanza economica. E’ inoltre prevista un’eccezione nei casi in cui “per le peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto, anche territoriale, di riferimento non sia possibile per l’amministrazione pubblica controllante un efficace e utile ricorso al mercato.”

In quest’ultima ipotesi l’amministrazione è tenuta a predisporre un’analisi del mercato ed a trasmettere una relazione contenente gli esiti della predetta verifica all’Autorità Garante della concorrenza e del mercato (Agcm) per ottenere un parere vincolante, che deve essere reso entro sessanta giorni dalla ricezione della relazione.

La relazione è finalizzata a dimostrare l’impossibilità di ottenere condizioni complessivamente più vantaggiose per la prestazione dei servizi offerti all’amministrazione dalla società interessata ricorrendo al libero mercato. Pertanto occorre che sia corredata da un’adeguata analisi che illustri le caratteristiche e la struttura dei mercati interessati e degli operatori presenti, evidenziando l’esistenza di benchmark di costo per l’acquisizione dei beni e/o servizi nonché l’eventuale presenza di manifestazioni di interesse alla fornitura provenienti dal mercato.

L’Agcm ha predisposto un apposito formulario per le amministrazioni che intendano richiedere suddetto parere, ritenendo di versare in un’ipotesi di deroga. La richiesta, oltre alle informazioni ed ai documenti rilevanti sulle società, deve contenere una relazione contenente gli esiti dell’indagine di mercato dai quali risulti che non sia oggettivamente possibile un efficace e utile ricorso al mercato per l’approvvigionamento dei servizi forniti dalla società controllata. L’Agcm ha specificato che detta relazione dovrà contenere almeno: a) le informazioni concernenti le caratteristiche economiche sociali, ambientali e geomorfologiche, anche territoriali, del contesto di riferimento; b) le informazioni concernenti le caratteristiche economiche del settore o del mercato; c) le indicazioni in merito ai principali operatori attivi; d) la valutazione comparativa dei costi attuali di approvvigionamento dei servizi rispetto a eventuali disponibili benchmark di mercato e/o riconducibili ad eventuali manifestazioni di interesse provenienti dal mercato, a seguito di idonea pubblicizzazione dei dati relativi al tipo ed al valore dei servizi in questione, nonché e) indicazioni in merito alle eventuali forme di finanziamento dell’attività svolta dalla società interessata.

Il testo della delibera è reperibile al seguente link:

http://www.agcm.it/moduli–tutela-della-concorrenza/formulario-dismissione-o-alienazione-di-societa-strumentali-pubbliche/6409-comunicazione-art-4.html

Livia Lorenzoni