L’art. 9, co. 54, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012 e del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 ai sensi dell’art. 34 della legge regionale n. 21/2007), così come modificato nelle more del giudizio di legittimità costituzionale dall’art. 9, co. 41, della legge reg. 31 dicembre 2012, n. 27 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione – Legge finanziaria 2013), fissa un limite rigoroso all’incremento della dotazione organica dell’Azienda socio-sanitaria n. 5 “Bassa Friulana”, per cui non è in contrasto con i principi di coordinamento della finanza pubblica posti dallo Stato ex art. 117, co. 3, Cost. Ne consegue la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
La sentenza in esame ha ad oggetto, tra le altre, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 9, co. 54, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012 e del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 ai sensi dell’art. 34 della legge regionale n. 21/2007), promossa in via principale dal Presidente del Consiglio dei ministri per contrasto con i principi di coordinamento della finanza pubblica posti dallo Stato ex art. 117, co. 3, Cost.
La disposizione censurata prevedeva che la Regione si avvalesse dell’Area welfare di comunità, struttura servente l’Azienda socio-sanitaria n. 5 “Bassa Friulana”, per lo svolgimento di varie attività di supporto al sistema sanitario regionale, consentendo a tal fine alla citata Azienda socio-sanitaria di inserire il personale dell’Area welfare di comunità in una dotazione organica aggiuntiva, da determinarsi annualmente secondo il fabbisogno.
Nelle more del giudizio di legittimità costituzionale, la normativa impugnata è stata modificata dall’art. 9, co. 41, della legge reg. 31 dicembre 2012, n. 27 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione – Legge finanziaria 2013) e attualmente stabilisce che la consistenza numerica dell’Azienda socio-sanitaria n. 5 è determinata annualmente e non può comunque superare il limite percentuale dell’1,5 per mille delle dotazioni organiche complessive degli enti del servizio sanitario regionale. Dato che la nuova disciplina non è in contrasto con l’art. 117, co. 3, Cost. e che quella previgente non risulta aver avuto medio tempore applicazione, la Corte dichiara la cessazione della materia del contendere.