Consiglio di Stato, Sez. V, 9/9/2013 n. 4473, in materia di rilascio del provvedimento di autorizzazione alla realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile.

25.05.2013

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, si è pronunciato, con sentenza n. 4473, depositata in data 9 settembre 2013, in materia di rilascio del provvedimento di autorizzazione alla realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile.

Nel caso di specie, la società Margherita s.r.l. intende procedere alla realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica nel Comune di San Severo e, a tal fine, ha presentato, presso la Regione Puglia, Settore Industria, istanza di rilascio di autorizzazione unica. Trascorsi oltre 180 giorni dalla presentazione della richiesta senza che la Regione abbia provveduto a comunicare l’avvio del procedimento alle amministrazioni interessate e ad aviare le altre attività precedenti la convocazione della conferenza dei servizi, la società ha presentato ricorso al TAR Puglia. Tuttavia, poco prima della discussione del suddetto ricorso in camera di consiglio, l’Ufficio Energia della Regione Puglia, ha espresso, ai fini della convocazione della conferenza dei servizi, la necessità di ricevere ulteriore documentazione entro 30 giorni, richiesta soddisfatta mediante l’invio, da parte della Margherita s.r.l., del piano economico finanziario asseverato e della dichiarazione sulle risorse finanziarie. Quale conseguenza, il TAR Puglia, ha rigettato il ricorso giudicando la richiesta dell’Ufficio Energia prova dell’interruzione dell’inerzia sulla istanza di autorizzazione unica.

In seguito, la Regione Puglia ha richiesto alla società di adeguare la domanda di autorizzazione con l’integrazione di ulteriori documenti. Soddisfatta tale nuova richiesta e perdurante l’inerzia dell’Amministrazione, la Margherita s.r.l., ha presentato un secondo ricorso al TAR Puglia, ricorso respinto in seguito ad una terza richiesta di integrazione e al deposito del provvedimento di convocazione della conferenza dei servizi, quest’ultimo presentato nel corso della camera di consiglio. Essendo trascorsi 3 anni dalla presentazione della istanza di rilascio di autorizzazione unica per la realizzazione di detto impianto, la società ha proposto ricorso in appello al Consiglio di Stato.

Il Consiglio di Stato ha così accolto il ricorso in esame e ha decretato che “ (..) la mancata adozione di un provvedimento espresso sulla richiesta autorizzazione unica nel complessivo termine perentorio di 180 giorni entro cui deve concludersi il relativo procedimento è del tutto ingiustificata e configura un sostanziale inadempimento”.

Il testo della sentenza può essere reperito al seguente link:

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2013/201300343/Provvedimenti/201304473_11.XML

a cura di Giorgiana Grazioli