La domanda di iscrizione alla frequentazione di una scuola e il suo accoglimento fondano un vincolo giuridico tra l’allievo e l’istituto scolastico.
Una ragazza denunciava il Ministero della Pubblica Istruzione e un suo compagno deducendo che “in orario di lezione” presso l’Istituto Statale d’Arte, indossava come partecipante all’annuale recita natalizia un costume da angelo; il compagno di scuola , per scherzo, con un accendino appiccava il fuoco alle ali della vicina compagna, vestita anch’essa da angelo; nell’intento di spegnere le fiamme staccando le ali dal costume di costei, il suo costume si incendiava, con conseguenti gravi ustioni, con esiti deturpanti. Pertanto chiedeva la condanna in solido del compagno e del Ministero della Pubblica Istruzione.
Il Ministero della Pubblica istruzione deduceva, tra i vari motivi a sostegno della sua difesa, che la denuncia della ragazza era infondata poiché all’epoca il danneggiante era maggiorenne e dunque erano attenuati i doveri di vigilanza degli insegnanti sugli alunni. Il Tribunale accoglie le ragioni sostenute dal Ministero, mentre la Corte di appello accoglie l’appello della ragazza: la questione finisce in cassazione.
La Cassazione civile, sez. III, sentenza 15.05.2013 n° 11751, ha accolto le ragioni della ragazza.
La suprema Corte ha precisato che la domanda e l’accoglimento di iscrizione alla frequentazione di una scuola – nella specie statale – fondano un vincolo giuridico tra l’allievo e l’istituto, da cui scaturisce, a carico dei dipendenti di questo, appartenenti all’apparato organizzativo dello Stato, accanto all’obbligo principale di istruire ed educare, quello accessorio di proteggere e vigilare sull’incolumità fisica e sulla sicurezza degli allievi, sia per fatto proprio, adottando tutte le precauzioni del caso, che di terzi, fornendo le relative indicazioni ed impartendo le conseguenti prescrizioni, e da adempiere, per il tempo in cui gli allievi fruiscono della prestazione scolastica.
Quanto in particolare ai suddetti obblighi accessori scaturenti dal cd. contatto sociale degli insegnanti con gli allievi, trovano positiva disciplina nel R.D. 30 aprile 1924:
“I Professori devono Trovarsi nell’Istituto almeno cinque minuti prima che cominci la propria lezione” e “assistere all’ingresso e all’uscita dei propri alunni”, e nella legge del 1980 n. 312, per effetto della quale l’Amministrazione si surroga al personale direttivo, docente, educativo e non docente della scuola non solo materna ed elementare, ma anche secondaria e artistica, nella responsabilità civile per i danni arrecati in connessione a comportamenti degli alunni durante la loro permanenza a scuola.
Quindi correttamente, sulla base dei fatti rappresentati dalla ragazza, i giudici di secondo grado hanno affermato che l’amministrazione non aveva provato di aver adottato tutti i provvedimenti informativi, organizzativi, anche di emergenza, e prescrittivi, anche disciplinari, ed impartito le relative informazioni sia ai partecipanti alla recita, sia agli spettatori di essa, atti a garantire la sicurezza della scuola, anche nello svolgimento delle attività ricreative al fine di impedire l’evento verificatosi, non imprevedibile stante la pericolosità del costume elevatamente infiammabile indossato da alcuni allievi partecipanti alla recita (approvata dal collegio dei docenti), ovvero ad impedirne tempestivamente le disastrose conseguenze.