Tar Sicilia, Palermo, sez. III, 25 luglio 2013, n. 1551 sulla sindacabilità della decisione comunale in merito ai criteri d’individuazione di nuove sedi farmaceutiche ai sensi dell’art. 11 del D.L. n. 1/2012 conv. con L. n. 27/2012.

25.05.2013

In linea generale, sotto il profilo del sindacato di legittimità delle scelte del Comune, il Collegio osserva che l’individuazione delle farmacie di nuova istituzione, così come la revisione complessiva della pianta organica, costituisce scelta che ricade nell’esercizio della discrezionalità tecnica dell’amministrazione procedente, nell’ottica della migliore realizzazione degli interessi pubblici sottesi, preordinati a garantire accessibilità e fruibilità del servizio ed una conseguente equa distribuzione delle farmacie sul territorio. In quanto tale, simile determinazione pubblicistica, non può che ritenersi soggetta al controllo di legittimità entro i consueti limiti propri del sindacato giurisdizionale sugli atti di discrezionalità tecnica. L’inquadramento dell’atto comunale in esame tra quelli a contenuto programmatorio o pianificatorio, comporta – quale ulteriore conseguenza – che il medesimo, essendo connotato da ampia discrezionalità, può essere censurato, sotto il profilo contenutistico, soltanto per evidente e grave irragionevolezza.

Il numero delle ricette non è un parametro idoneo ad orientare, in via decisiva, il Comune nel determinare l’«equa distribuzione sul territorio» e nell’apprezzare «l’esigenza di garantire l’accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate»: si tratta di un criterio che bene ha fatto il Comune a non considerare nel suo provvedimento, poiché ontologicamente distonico rispetto alle summenzionate linee guida codificate dal legislatore. Sul punto, non bisogna perdere di vista che le vere finalità volute dalla normativa, più che guardare alle esigenze di mercato degli operatori, privilegiano la reale tutela dei destinatari del servizio farmaceutico, in special modo delle fasce più deboli della popolazione (persone a mobilità ridotta, anziani e malati gravi): l’importanza di tale obiettivo discende anche dagli artt. 168, n. 1 TFUE e 35 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, a termini dei quali, in particolare, nella definizione e nell’attuazione di tutte le politiche ed attività dell’Unione europea è garantito un livello elevato di protezione della salute umana (in tal senso, C.G.U.E., causa C- 570/07-571/07, par. 65).

a cura di Carmela Salerno


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