In data 12 agosto 2013 la Commissione europea ha adottato una decisione in relazione ai casi IT/2013/1489-1490, concernenti le proposte dell’Autorità italiana per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) di modifica dei prezzi per l’accesso all’ingrosso (fisico) alle infrastrutture di rete a banda larga ed ha avviato la seconda fase d’indagine a norma dell’articolo 7 bis della direttiva 2002/21/CE. La Commissione ha espresso riserve in relazione a tali proposte considerandone la possibile incidenza negativa sulla capacità degli operatori di pianificare i prezzi applicabili in Italia e quindi sull’integrazione del mercato unico.
Ai sensi dell’articolo 7 della direttiva quadro sulle telecomunicazioni, le autorità nazionali di regolamentazione delle telecomunicazioni sono tenute a notificare alla Commissione, all’Organismo dei regolatori europei per le comunicazioni elettroniche (BEREC) e alle autorità di regolamentazione delle telecomunicazioni degli altri Stati membri le misure che intendono adottare per ovviare all’assenza di un’effettiva concorrenza sui mercati in questione. In base alle nuove competenze previste dall’articolo 7 bis della medesima direttiva, la Commissione può adottare ulteriori misure di armonizzazione sotto forma di raccomandazioni o decisioni (vincolanti) qualora, nel lungo periodo, persistano divergenze nelle modalità di regolamentazione utilizzate dagli organismi regolatori nazionali dell’UE, comprese le misure correttive.
I servizi di accesso a banda larga all’ingrosso interessati dalla proposta permettono agli operatori alternativi di utilizzare parte della rete di un operatore dominante (in questo caso, la rete di Telecom Italia) per fornire servizi al dettaglio agli utenti finali.
La Commissione, pur riconoscendo alle autorità nazionali di regolamentazione una certa discrezionalità nell’aggiornare e modificare le misure correttive nel controllo dei prezzi per regolare i canoni di accesso, ha sottolineato che qualsiasi metodologia deve essere debitamente giustificata, onde dimostrarne la compatibilità con gli obiettivi politici e con i principi regolamentari del quadro
normativo, in particolare, con l’articolo 8 della direttiva quadro.
La Commissione in primo luogo ha rilevato che Agcom non ha notificato alcun prezzo di accesso all’ingrosso per il 2013 definito dopo un’analisi di mercato dei corrispondenti mercati rilevanti, nonostante l’autorità nazionale avesse indicato che avrebbe notificato i prezzi di accesso basati sull’analisi di mercato entro il secondo trimestre del 2013.
Inoltre, la Commissione ha sottolineato che, nonostante l’Agcom avesse avviato nel 2012 un’analisi completa dei mercati e stabilito una misura provvisoria in base alla quale i prezzi dell’accesso all’ingrosso nel 2012 sarebbero stati estesi al 2013, fino al completamento dell’analisi di mercato, la stessa ha proposto i suddetti prezzi di accesso nell’ambito di un procedimento distinto (ossia la valutazione dell’offerta di riferimento proposta da Telecom Italia per il 2013), disattendendo le proprie precedenti decisioni. Pertanto l’Agcom avrebbe di fatto condotto in parallelo due consultazioni nazionali per interventi regolatori verosimilmente diversi nello stesso mercato.
La Commissione ha affermato di nutrire seri dubbi quanto al fatto che tale approccio normativo possa garantire la prevedibilità regolamentare e condizioni stabili di programmazione per gli operatori del mercato in quanto le proposte dell’Agcom si pongono in contraddizione rispetto alla decisione dell’Agcom di ottobre 2012 di ricorrere a misure provvisorie per continuare ad applicare nel 2013 i prezzi dell’accesso all’ingrosso del 2012 e modificarli solo dopo un’analisi completa dei relativi mercati rilevanti e all’imposizione di nuove misure correttive.
La Commissione ha altresì dato atto delle spiegazioni dell’AGCOM secondo cui i tempi necessari a condurre un’analisi completa del mercato potrebbero essere allungati dalla necessità di vagliare l’attuale proposta di Telecom Italia di separazione volontaria. A tale proposito, la Commissione ha ribadito che molto probabilmente un’eventuale separazione volontaria inciderà sulle condizioni regolatorie e concorrenziali di molti mercati e la valutazione dell’impatto della separazione volontaria di Telecom Italia può richiedere un tempo relativamente lungo, che potrebbe impedire all’Agcom di concludere l’analisi coordinata prima del 2015. Per questo motivo, la Commissione ritiene che la separazione funzionale volontaria pianificata da Telecom Italia non possa essere utilizzata come giustificazione per adottare le misure notificate e non notificare tempestivamente i risultati dell’analisi completa di mercato in corso. La Commissione ha affermato che l’Agcom dovrebbe piuttosto avviare un’analisi coordinata distinta in relazione alla separazione volontaria di Telecom Italia, se la ritiene opportuna e tempestiva.
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Infine, la Commissione ha rilevato che gli effetti negativi causati dalle misure notificate sulla concorrenza e sugli investimenti possono al tempo stesso pregiudicare notevolmente lo sviluppo del mercato interno, ossia costituire un notevole ostacolo per il mercato unico.
La Commissione ha concluso affermando che allo stadio attuale del procedimento e sulla base delle informazioni in suo possesso, essa nutre seri dubbi sulla compatibilità con il diritto dell’Unione dell’approccio seguito dall’AGCOM nell’attuazione dell’obbligo di controllo dei prezzi e nella fissazione dei prezzi di accesso all’ingrosso per il 2013 nel mercato dell’accesso all’ingrosso (fisico) alle infrastrutture di rete (compreso l’accesso condiviso o pienamente disaggregato) in postazione fissa e nel mercato dell’accesso a banda larga all’ingrosso, come notificato e che la misura proposta creerebbe un ostacolo al mercato unico alla luce dell’approccio instabile e imprevedibile utilizzato per imporre i prezzi dell’accesso all’ingrosso a Telecom Italia.
La valutazione illustrata rispecchia la posizione preliminare della Commissione sulla notifica in oggetto e lascia impregiudicata l’eventuale adozione di una posizione diversa riguardo ad altri schemi di provvedimento notificati.
La Commissione sottolinea che, ai sensi dell’articolo 7 bis della direttiva quadro, gli schemi di provvedimento sul mercato dell’accesso alla banda larga all’ingrosso in Italia non possono essere adottati per altri tre mesi.
Il testo completo della decisione è reperibile al seguente indirizzo:
https://circabc.europa.eu/faces/jsp/extension/wai/navigation/container.jsp