L’AEEG determina d’ufficio le tariffe del servizio idrico integrato per i gestori che non hanno rispettato i termini per l’invio delle informazioni richieste – Delib. 367/2013/IDR del 7 agosto 2013

02.05.2013

A causa della mancata ottemperanza, da parte didi alcuni comuni, gestori del servizio idrico integrato, degli obblighi di invio di dati ai fini della definizione delle tariffe 2012 e 2013, nei termini previsti dalla deliberazione dell’autorità per l’energia elettrica e il gas 347/2012/r/IDR, anche a seguito della diffida, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas ha ritenuto necessario determinare d’ufficio le tariffe.

Come noto, L’articolo 21, commi 13 e 19, del decreto legge 201/11 ha trasferito all’Autorità “le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici”, precisando che tali funzioni “vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all’Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481” e sopprimendo contestualmente l’Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua.

Le finalità della regolazione in materia di servizi idrici sono identificate dall’art. 10, comma 11, del decreto legge 70/11, che stabilisce l’obiettivo di “garantire l’osservanza dei principi contenuti nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in tema di gestione delle risorse idriche e di organizzazione del servizio idrico, con particolare riferimento alla tutela dell’interesse degli utenti, alla regolare determinazione e adeguamento delle tariffe, nonché alla promozione dell’efficienza, dell’economicità e della trasparenza nella gestione dei servizi idrici”. In tema di determinazione delle tariffe il d.P.C.M. 20 luglio 2012, attuativo dell’art. 21, comma 19, del decreto legge 201/11, ha specificato che le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici trasferite all’Autorità sono da essa esercitate “in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione, nel rispetto degli indirizzi di politica generale formulati dal Parlamento e dal Governo”, conformemente alla legge 481/1995.

Circa i criteri cui informare la determinazione delle tariffe idriche, suddetta legge 481/1995, all’articolo 1, comma 1, richiama l’obbligo per l’AEEG l’obbligo per l’AEEG di adottare criteri predefiniti, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse.

Quanto alle procedure l’articolo 3, comma 1, deld.P.C.M. 20 luglio 2012 l’Autorità “f) approva le tariffe del servizio idrico integrato (…) sulla base delle proposte dal soggetto competente sulla base del piano di ambito di cui all’art. 149 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152, impartendo, a pena d’inefficacia prescrizioni. In caso di inadempienza, o su istanza delle amministrazioni e delle parti interessate, l’Autorità (..) intima l’osservanza degli obblighi entro trenta giorni decorsi i quali, fatto salvo l’eventuale esercizio del potere sanzionatorio, provvede in ogni caso alla determinazione in via provvisoria delle tariffe sulla base delle informazioni disponibili, comunque in un’ottica di tutela degli utenti”.

Il comma 2.7, della deliberazione 347/2012/R/IDR prevede che “Fatta salva l’applicazione dell’articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, la tariffa sarà determinata d’ufficio nei casi in cui: a) il gestore non fornisca, in tutto o in parte, i dati richiesti ai sensi del presente provvedimento, nel formato indicato dall’Autorità; b) il gestore non fornisca, in tutto o in parte, le fonti contabili obbligatorie che certificano gli elementi di costo e investimento indicati; c) il gestore non fornisca la modulistica di cui al comma 2.4, o la fornisca non corredata dalla sottoscrizione del legale rappresentante; d) risulti che il gestore ha indicato elementi di costo o di investimento superiori a quelli indicati nelle fonti contabili obbligatorie”.

L’AEEG, rilevata la protratta inosservanza degli obblighi di trasmissione dei dati nei termini previsti, anche a seguito della diffida, ha ritenuto necessario determinare d’ufficio le tariffe, ponendo il valore massimo del moltiplicatore tariffario che deve essere applicato all’articolazione tariffaria dell’anno precedente per ottenere la copertura del vincolo ricavi garantito (VRG) dell’anno di riferimento teta (ϑ) pari a 0,9, ai sensi dei commi 6.7, della deliberazione 585/2012/R/IDR e 4.7, della deliberazione 88/201/IDR.

Il testo completo della delibera è reperibile al seguente indirizzo:

http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/13/367-13.pdf

a cura di Livia Lorenzoni