TAR Lazio, sez. II, 8/7/2013, n. 6697, sull’infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 11del d. l. n. 1 del 2012, che attribuisce ai Comuni il potere di procedere alla istituzione di nuove farmacie ed alla individuazione delle relative zone

31.05.2013

Il TAR Lazio, sezione seconda , si è pronunciato, con sentenza n. 6697 depositata in data 8 luglio 2013, sulla fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 11 del d. l. n. 1 del 2102, che attribuisce ai Comuni il potere di procedere alla istituzione di nuove farmacie ed alla individuazione delle relative zone.

Ai Comuni è attribuita la competenza a procedere, una volta che lo Stato ha disciplinato il rapporto tra numero di farmacie e consistenza della popolazione, alla istituzione di nuove sedi farmaceutiche ed alla identificazione delle relative zone. Tale facoltà, oltre che essere conforme al principio di sussidiarietà, risponde altresì a logiche di efficienza ed adeguatezza dell’azione amministrativa. Difatti, i Comuni, essendo enti esponenziali della collettività stanziata nel relativo territorio, sono in grado di conoscere le dinamiche demografiche e le specifiche necessità del proprio territorio, sulla cui base possono modulare adeguatamente l’organizzazione del servizio farmaceutico in rapporto alle determinate esigenze e caratteristiche. In tal modo essi riescono a dare completa attuazione alle finalità cui l’organizzazione del servizio farmaceutico deve rispondere, le quali sono individuate dall’art. 11 del  d. l. n. 1 del 2012 nella necessità di favorire l’accesso alla titolarità delle farmacie al maggior numero possibile di aspiranti e di assicurare una presenza più estesa nel territorio del servizio farmaceutico.

Nel caso in esame, il ricorrente, titolare della sede farmaceutica n. 436 del Comune di Roma, propone azione impugnatoria avverso la delibera della Giunta Comunale di Roma Capitale avente ad oggetto “Revisione straordinaria della pianta organica delle farmacie di Roma”, nella parte in cui viene individuata la sede farmaceutica n. 804, la cui istituzione è da esso ritenuta lesiva dei propri interessi, sollevando, a sostegno della propria azione, tra gli altri motivi, l’illegittimità costituzionale dell’art. 11 del decreto legge 24 gennaio 2012 n.1.

Il TAR Lazio si pronuncia per l’infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 11 del d. l. n. 1 del 2012, in quanto “la coerenza (..) della contestata attribuzione ai Comuni della competenza in materia di revisione straordinaria delle piante organiche delle farmacie non presenta, quindi, profili di criticità suscettibili di condurre a divisare la denunciata illegittimità costituzionale alla luce dell’affermata sussistenza di un conflitto di interessi determinato dalla possibilità per i Comuni, normativamente riconosciuta, di avere la titolarità di sedi farmaceutiche”.

a cura di Giorgiana Grazioli