Corte Costituzionale sent. n. 182 del 3 luglio 2013 sul riparto di competenze tra Stato e Regioni in materia di localizzazione e realizzazione delle infrastrutture lineari energetiche

03.05.2013

La Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 3 della legge della Regione Abruzzo 19 giugno 2012, n. 28 (Modifiche alla L. R. 3 marzo 2010, n. 7 «Disposizioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità» ed integrazione alla L. R. 10 marzo 2008, n. 2 «Provvedimenti urgenti a tutela del territorio regionale»). Tale norma ha modificato la disciplina previgente in punto di competenze regionali circa la localizzazione e realizzazione di  oleodotti e gasdotti nelle zone sismiche, nell’ambito di un intervento del legislatore regionale abruzzese volto alla tutela della salute, dei beni  paesaggistici e ambientali, nonché alla promozione di uno sviluppo sostenibile, le disposizioni impugnate. La Corte sottolinea in primo luogo che la disposizione impugnata è riconducibile sia all’ambito della competenza legislativa «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia», sia a quello relativo al «governo del territorio» (ex plurimis, sentenze n. 117 del 2013 e n. 383 del 2005, nonché, in specifico riferimento alla realizzazione di opere in zone sismiche, sentenze n. 64 del 2013, n. 201 del 2012 e n. 254 del 2010).
Per la Presidenza del Consiglio, la disposizione impugnata violerebbe gli artt. 117, terzo comma, e 118, primo comma, Cost., ponendosi in contrasto con principi fondamentali nella materia di potestà concorrente «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia» ed avocando alla Regione funzioni autorizzatorie e gestionali riservate allo Stato; l’art. 117, secondo comma, lettere h) e m), Cost., intervenendo in materie riconducibili a titoli di competenza esclusivi dello Stato; nonché gli artt. 3 e 97 Cost. per intrinseca illogicità e irragionevolezza.
La Corte conclude accogliendo la censura con la seguente motivazione:
“L’art. 52-quinquies, comma 5, del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) prevede la cosiddetta intesa “forte” ai fini della localizzazione e realizzazione delle infrastrutture lineari energetiche quale modulo procedimentale necessario per assicurare l’adeguata partecipazione delle regioni allo svolgimento di procedimenti incidenti su una molteplicità di loro competenze.
Il legislatore regionale nega invece l’intesa in modo automatico, prescindendo dalle concrete e differenziate valutazioni da compiere caso per caso, e impone il ricorso generalizzato e sistematico alla procedura aggravata, prevista dal successivo comma 6 della richiamata norma interposta soltanto in caso di mancato conseguimento dell’intesa.
Così disponendo, le norme regionali impugnate determinano una procedura di cooperazione – segnata dalla prevalente volontà di una parte – distinta dall’intesa, individuata invece in via ordinaria dal legislatore statale quale presupposto necessario ai fini del contemperamento degli interessi dei diversi livelli territoriali di governo, e conseguentemente violano l’art. 117, terzo comma, Cost., nonché il principio di leale collaborazione.
Al riguardo, questa Corte, anche in specifico riferimento alla materia di potestà concorrente «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia», ha costantemente affermato che «la previsione dell’intesa, imposta dal principio di leale collaborazione, implica che non sia legittima una norma contenente una “drastica previsione” della decisività della volontà di una sola parte, in caso di dissenso» (ex plurimis, sentenza n. 165 del 2011), ma che siano invece necessarie «idonee procedure per consentire reiterate trattative volte a superare le divergenze» (ex plurimis, sentenze n. 278 e n. 121 del 2010), come presupposto fondamentale di realizzazione del principio di leale collaborazione (ex plurimis, sentenze n. 117 del 2013, n. 39 del 2013, n. 24 del 2007 e n. 339 del 2005).
Le norme impugnate, determinando un irragionevole pregiudiziale irrigidimento della posizione della Regione nella trattativa, producono, tra l’altro, l’effetto paradossale di precludere qualsiasi potere di negoziazione al Presidente della Giunta regionale, comunque costretto a negare a priori l’intesa, anche in caso di convergenza tra interesse statale e interesse regionale nella localizzazione e realizzazione dei menzionati impianti.
Va quindi dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, commi 2 e 3, della legge della Regione Abruzzo n. 28 del 2012 per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., nonché del principio di leale collaborazione.”
Il testo della sentenza della Corte Costituzionale n.182 del 3 luglio 2013 è reperibile al seguente link: http://www.cortecostituzionale.it/actionPronuncia.do
a cura di Livia Lorenzoni