C.G.U.E. – sez. I – sentenza 11 luglio 2013 in causa C-57/12 sulle nozioni di "servizi sanitari" e "servizi sociali" esclusi dall'ambito di applicazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.

11.05.2013

L’articolo 2, paragrafo 2, lettera f), della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, dev’essere interpretato nel senso che l’esclusione dei servizi sanitari dall’ambito di applicazione di tale direttiva comprende qualsiasi attività finalizzata a valutare, mantenere o ripristinare le condizioni di salute dei pazienti, sempre che tale attività sia fornita da professionisti riconosciuti come tali in base alla legislazione dello Stato membro interessato, a prescindere dalle modalità di organizzazione e di finanziamento e dalla natura pubblica o privata della struttura in cui le cure sono assicurate. Spetta al giudice nazionale verificare se i centri di accoglienza diurni e i centri di accoglienza notturni, in funzione della natura delle attività ivi esercitate da professionisti sanitari e del fatto che esse costituiscano la parte principale dei servizi offerti da tali centri, siano esclusi dall’ambito di applicazione di tale direttiva.

L’articolo 2, paragrafo 2, lettera j), della direttiva 2006/123 dev’essere interpretato nel senso che l’esclusione dei servizi sociali dall’ambito di applicazione di tale direttiva si estende a qualsiasi attività relativa, in particolare, all’ausilio e all’assistenza alle persone anziane, sempre che sia esercitata da un prestatore di servizi privato incaricato dallo Stato mediante un atto che conferisce in modo chiaro e trasparente un vero e proprio obbligo di garantire siffatti servizi, rispettando determinate condizioni di esercizio specifiche. Spetta al giudice nazionale verificare se i centri di accoglienza diurni e i centri di accoglienza notturni, in funzione della natura delle attività di ausilio e di assistenza alle persone anziane svolte a titolo principale nei centri medesimi nonché del loro status risultante dalla normativa belga applicabile, siano esclusi dall’ambito di applicazione di tale direttiva.

Carmela Salerno


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