Tar Lazio, Latina, 9 luglio 2013, n. 599 sulla competenza del Consiglio comunale ad istituire nuove sedi farmaceutiche ai sensi del D.L. n. 1/2012.

09.05.2013

Secondo condivisibile giurisprudenza (T.a.r. Basilicata 2 agosto 2012, n. 379; T.a.r. Puglia, Lecce, Sez. II, 13 aprile 2013, n. 941) l’atto di istituzione delle nuove sedi si riflette sulla pianificazione e organizzazione del servizio farmaceutico nel territorio comunale ed esprime scelte fondamentali attinenti alla vita sociale e civile della comunità locale. La competenza ad adottare la relativa decisione pertanto non può che spettare al consiglio comunale, rilevando, da un lato, l’articolo 42, comma 2, lettera b), del D. Lgs. 267/2000, interessante i poteri di programmazione e di pianificazione, dall’altro, la successiva lettera e) relativa all’organizzazione dei pubblici servizi. Non potrebbe addursi in senso contrario la semplificazione connessa al rilievo accordato al criterio demografico quindi la collocazione delle scelte sul versante gestionale. Ed, infatti, a tale tesi deve opporsi la considerazione per la quale, l’istituzione di altre sedi connessa al nuovo rapporto fissato tra farmacie e numero degli abitanti, non prescinde dal collegamento della sede farmaceutica con le “zone” in cui si articola il relativo territorio e nelle quali si deve garantire l’offerta dei farmaci in condizione di accessibilità e pronta fruizione. D’altro canto l’indirizzo di favore per un più ampio accesso alla titolarità delle farmacie si coniuga espressamente, nella previsione normativa, con l’esigenza di assicurare una più capillare presenza sul territorio del servizio. La recente normativa allora non prescinde da un momento pianificatorio ascrivibile alle competenze del consiglio, in quanto mirante alla distribuzione ed allocazione sul territorio delle nuove sedi destinate ad un servizio funzionale alla tutela del diritto alla salute e da garantire salvaguardandone l’accessibilità in condizioni di parità (cfr. C.d.S., Sez. III, ord. 1° marzo 2013, n. 751). L’ulteriore riprova di una tale conclusione si rinviene nell’articolo 11 del citato decreto legge che, nel dettare il nuovo testo dell’articolo 1, comma 3, della legge 475/1968, contempla la facoltà per i comuni di consentire l’apertura di un’ulteriore farmacia, qualora la popolazione ecceda il parametro di cui al secondo comma (una farmacia ogni 3.300 abitanti) e tale eccedenza sia superiore al 50% del parametro stesso (e cioè sia un’eccedenza di oltre 1.650 abitanti); il che certifica una possibile opzione discrezionalmente connotata, priva di carattere di mera scelta gestionale (T.a.r. Lazio, Latina ord. 10 gennaio 2013, n. 23). Aggiungasi infine che la detta regolazione sottende una scelta fondamentale attinente alla vita sociale e civile della comunità locale, sicché il consiglio si presta quale sede elettiva e privilegiata per l’esercizio della dialettica tra maggioranza ed opposizione certamente funzionale all’individuazione delle aree più rispondenti alle esigenze della collettività.

Carmela Salerno


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