Dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 2, commi 1 e 2; dell’art. 8; in via consequenziale, degli artt. 2, co. 3, e 3, co. 1, lett. b), secondo periodo, limitatamente alle parole «su presentazione di prescrizione del medico specialista di cui all’articolo 2», della legge reg. Liguria 3 agosto 2012, n. 26 (Modalità di erogazione dei farmaci e delle preparazioni galeniche a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche). Le disposizioni censurate dettano una regolamentazione dei farmaci cannabinoidi difforme dai principi fondamentali fissati dalla legislazione statale ex art. 117, co. 3, Cost.
La sentenza in esame si sofferma sulle questioni di legittimità costituzionale, promosse in via principale dal Presidente del Consiglio dei Ministri, degli artt. 2, commi 1 e 2, e 8 della legge reg. Liguria 3 agosto 2012, n. 26 (Modalità di erogazione dei farmaci e delle preparazioni galeniche a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche). L’art. 2 indica i medici specialisti abilitati a prescrivere i farmaci cannabinoidi e specifica le relative indicazioni terapeutiche; l’art. 8 prevede l’attivazione di una convenzione tra la Giunta regionale e lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze per la produzione e la lavorazione di Cannabis medicinale coltivata in Italia.
Trattandosi di materia oggetto di competenza legislativa concorrente (tutela della salute), la Corte precisa che «la classificazione dei farmaci e la regolamentazione del relativo regime di dispensazione sono definite dalle leggi statali per garantire l’uniformità sul territorio nazionale delle modalità di prescrizione e impiego dei farmaci medesimi […]. Le disposizioni statali, a loro volta, rinviano, per l’applicazione del principio, alle indicazioni di dettaglio contenute nell’atto con il quale l’AIFA autorizza l’immissione in commercio del farmaco o principio attivo». In particolare, l’art. 2 contrasta con la determinazione n. 387 del 9 aprile 2013, con cui l’AIFA ha autorizzato l’immissione in commercio dell’unico medicinale cannabinoide presente nel mercato italiano, sottoponendola ad un regime assai più restrittivo di quello previsto dalla Regione Liguria. L’art. 8 viola invece la disciplina autorizzatoria di cui agli artt. 50 e 54, co. 2, d.lgs. n. 219 del 2006, consentendo la stipula di una convenzione con un istituto privo delle necessarie autorizzazioni. In via consequenziale, la Corte dichiara illegittimi gli artt. 2, co. 3, e 3, co. 1, lett. b), secondo periodo, limitatamente alle parole «su presentazione di prescrizione del medico specialista di cui all’articolo 2». Dichiara invece manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, co. 1, lett. a) e infondata la questione riguardante l’art. 3, co. 1, lett. b). Infondata è altresì dichiarata la questione concernente l’art. 5, co. 2, della legge reg. Veneto 28 settembre 2012, n. 38 (Disposizioni relative alla erogazione dei medicinali e dei preparati galenici magistrali a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche).