Corte costituzionale, sent. 16 maggio 2013, n. 87: spetta al legislatore estendere la durata massima del periodo di malattia indennizzabile per i lavoratori dializzati.

16.05.2013

Dichiarazione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 2110 c.c. e dell’art. 3 del d.lgs. del Capo provvisorio dello Stato 31 ottobre 1947, n. 1304 (Trattamento di malattia dei lavoratori del commercio, del credito, dell’assicurazione e dei servizi tributari appaltati). L’intervento richiesto dal giudice a quo, estensivo del limite massimo di 180 giorni del periodo di malattia indennizzabile, fissato dalla normativa in esame, si presta a diverse scelte possibili, per cui non può che essere rimesso alla discrezionalità del legislatore.

La pronuncia de qua esamina la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2110 c.c. e dell’art. 3 del d.lgs. del Capo provvisorio dello Stato 31 ottobre 1947, n. 1304 (Trattamento di malattia dei lavoratori del commercio, del credito, dell’assicurazione e dei servizi tributari appaltati), sollevata in via incidentale dal Tribunale ordinario di Arezzo in relazione agli artt. 3, 32 e 38 Cost. Il Tribunale evidenzia come il periodo massimo di malattia indennizzabile, fissato in 180 giorni dalla disciplina censurata, sia inadeguato a tutelare il diritto alla salute del lavoratore dializzato; chiede, pertanto, un intervento additivo volto ad estendere la durata di tale periodo.

La Corte, pur sottolineando l’opportunità di un simile intervento, in mancanza del quale «rischia di risultare compromessa, nel suo nucleo minimo ed irriducibile, la tutela del diritto alla salute del lavoratore», aggiunge però che non esiste un’unica soluzione possibile, essendo necessario contemperare la protezione della salute del lavoratore dializzato con la garanzia economica dell’imprenditore. Per questo motivo, la Consulta conclude affermando che «la tutela del lavoratore dializzato reclama una disciplina che individui il punto di equilibrio tra gli opposti interessi in gioco, attraverso un bilanciamento dei valori, che – salvo il successivo controllo di ragionevolezza nella sede dello scrutinio di costituzionalità – spetta in via primaria al legislatore». Ne deriva la declaratoria di inammissibilità della proposta questione di legittimità costituzionale.     

Giuliano Sereno


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