Corte costituzionale, sent. 9 maggio 2013, n. 85: bilanciamento tra diritto alla salute e tutela dei livelli occupazionali nel “caso Ilva”.

09.05.2013

Dichiarazione di infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 3 del d.l. 3 dicembre 2012, n. 207 (Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell’ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, co. 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 231. Le norme citate realizzano un ragionevole bilanciamento tra il diritto alla salute (art. 32 Cost.) e l’interesse costituzionalmente rilevante al mantenimento dei livelli occupazionali (art. 4 Cost.).

La sentenza in esame ha ad oggetto la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 3 del d.l. 3 dicembre 2012, n. 207 (Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell’ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, co. 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 231, sollevata in relazione agli artt. 2, 9, 32 e 41 Cost. dal G.I.P. del Tribunale ordinario di Taranto.

Il giudice a quo contesta la normativa citata poiché, consentendo all’Ilva s.p.a. la prosecuzione dell’attività produttiva con modalità lesive della sicurezza e della dignità umana, determinerebbe il sacrificio totale del diritto fondamentale alla salute e all’ambiente salubre (art. 32 Cost.).

La Corte reputa non fondato il suddetto rilievo, sostenendo che «La ratio della disciplina censurata consiste nella realizzazione di un ragionevole bilanciamento tra diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione, in particolare alla salute (art. 32 Cost.), da cui deriva il diritto all’ambiente salubre, e al lavoro (art. 4 Cost.), da cui deriva l’interesse costituzionalmente rilevante al mantenimento dei livelli occupazionali ed il dovere delle istituzioni pubbliche di spiegare ogni sforzo in tal senso».

La ragionevolezza del contemperamento deriva dalla circostanza che la continuazione dell’attività produttiva non è autorizzata sic et simpliciter, ma è subordinata al rispetto delle prescrizioni contenute nell’AIA riesaminata. In proposito, la Consulta precisa che «La normativa censurata non prevede […] la continuazione pura e semplice dell’attività, alle medesime condizioni che avevano reso necessario l’intervento repressivo dell’autorità giudiziaria, ma impone nuove condizioni, la cui osservanza deve essere continuamente controllata, con tutte le conseguenze giuridiche previste in generale dalle leggi vigenti per i comportamenti illecitamente lesivi della salute e dell’ambiente. Essa è pertanto ispirata alla finalità di attuare un non irragionevole bilanciamento tra i princìpi della tutela della salute e dell’occupazione, e non al totale annientamento del primo».

Giuliano Sereno


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