Corte costituzionale, sent. 3 maggio 2013, n. 79: contrasto della normativa regionale campana con le funzioni del Commissario ad acta e con il Piano di rientro dal disavanzo sanitario.

03.05.2013

Dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 2, commi 4 e 5; dell’art. 4, commi 6, 7 e 8; dell’art. 5, comma 11; dell’art. 6, comma 2, lettere c) e d); dell’art. 15, commi 6 e 13; in via consequenziale, dell’art. 16 della legge reg. Campania 10 luglio 2012, n. 19 (Istituzione del registro tumori di popolazione della Regione Campania). Le disposizioni censurate istituiscono nuove strutture cui è affidata le gestione del registro tumori ed interferiscono sia con le funzioni del Commissario ad acta, sia con i principi di contenimento della spesa pubblica di cui è espressione il Piano di rientro dal disavanzo sanitario.

La sentenza in esame ha ad oggetto le questioni di legittimità costituzionale, promosse in via principale dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dell’art. 2, commi 4 e 5; dell’art. 4, commi 6, 7 e 8; dell’art. 5, comma 11; dell’art. 6, comma 2, lettere c) e d); dell’art. 15, commi 6 e 13 della legge reg. Campania 10 luglio 2012, n. 19 (Istituzione del registro tumori di popolazione della Regione Campania). Le disposizioni citate istituiscono, presso ciascun dipartimento di prevenzione delle ASL e della Regione, apposite strutture deputate alle gestione del registro tumori; prevedono, inoltre, la nomina, da parte dell’assessore regionale alla sanità, dei responsabili di tale servizio.

Queste norme sono ritenute dalla Corte in contrasto con due parametri: l’art. 120, co. 2, Cost. e l’art. 117, co. 3, Cost. Il primo parametro è violato nella misura in cui la disciplina regionale interferisce con i poteri sostitutivi esercitati dal Commissario ad acta. Richiamando la propria giurisprudenza, la Corte ribadisce che «la semplice interferenza da parte del legislatore regionale con le funzioni del Commissario ad acta, come definite nel mandato commissariale, determina di per sé la violazione dell’art. 120, secondo comma, Cost.».

L’aggravio della spesa sanitaria determinata dalla normativa de qua si pone altresì in contrasto con i criteri di contenimento della spesa pubblica previsti dal Piano di rientro dal disavanzo sanitario, espressivi della competenza statale a determinare i principi di coordinamento della finanza pubblica ex art. 117, co. 3, Cost. In proposito, la Corte specifica che «Le norme impugnate, prevedendo l’istituzione di nuovi uffici e soprattutto dotandoli di aggiuntive risorse strumentali, umane e finanziarie, si pongono in contrasto con l’obiettivo del rientro nell’equilibrio economico-finanziario perseguito con l’Accordo sul Piano di rientro e con il Piano medesimo». In via consequenziale, è dichiarata illegittimo l’art. 16, che ripartisce i fondi stanziati per le varie strutture.

Giuliano Sereno


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