Corte costituzionale, sent. 13-25 marzo 2013, n. 51, sull’incostituzionalità dei finanziamenti per la promozione della ricerca sanitaria non previsti dal Piano di rientro.

25.05.2013

È costituzionalmente illegittima la delibera legislativa siciliana relativa al disegno di legge n. 483, approvata dall’Assemblea regionale nella seduta del 30 luglio 2012, che prevede interventi in materia sanitaria non contemplati nel Piano di rientro, senza individuare risorse aggiuntive per la necessaria copertura finanziaria.

Con la pronuncia in epigrafe la Corte dichiara l’incostituzionalità dell’intero disegno di legge della Regione siciliana n. 483 del 2012, in quanto detto provvedimento, autorizzando l’assessore per la salute ad utilizzare un quota a valere sull’1 per cento del  Fondo Sanitario Regionale per finanziare la promozione di attività di ricerca, prevede interventi in materia sanitaria non contemplati nel Piano di rientro dal disavanzo sanitario, omettendo di individuare risorse aggiuntive utilizzabili per tale finalità.

A giudizio della Corte, il disegno di legge impugnato dal Commissario dello Stato si pone in contrasto con disposizioni statali espressive di principi di coordinamento della finanza pubblica (art. 117, terzo comma, Cost.) e di specificazione del principio di copertura della spesa (art. 81, quarto comma, Cost.).

Gianluca Cosmelli


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