Corte costituzionale, sent. 12-27 febbraio 2013, n. 36, in materia di fondo sanitario regionale e finanziamento del fondo per la non autosufficienza.

27.05.2013

Non contrasta con l’art. 117, co. 2, lett. m), Cost., né con le competenze statutarie in materia di assistenza pubblica, la disciplina regionale speciale (articolo 2, comma 3, della legge della Regione Sardegna n. 6 del 2012) autorizzativa di finanziamenti integrativi per il Fondo per la non autosufficienza gravanti a carico del Fondo sanitario nazionale.

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, co. 3, l.r. Sardegna n. 6/2012, perché tale disposizione, nell’autorizzare l’assessore competente in materia di bilancio ad integrare il fondo per la non autosufficienza prelevando risorse dal fondo sanitario regionale, non viola né, da un lato, la competenza esclusiva statale in materia di livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ex art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., né, dall’altro, la potestà legislativa concorrente in materia di assistenza pubblica prevista dall’art. 4, lettera h), dello Statuto speciale,

Ed infatti, secondo il consolidato avviso della giurisprudenza costituzionale, il titolo di legittimazione dell’intervento statale riferito alla determinazione degli standard strutturali e qualitativi di prestazioni è invocabile soltanto in relazione a specifiche prestazioni di cui la normativa statale definisca il livello essenziale di erogazione: prestazioni che, nel caso di specie, il Presidente del Consiglio ricorrente non ha individuato.

La Corte osserva, inoltre, come non sussista un rapporto automatico tra ammontare del fondo sanitario regionale e rispetto dei livelli essenziali di assistenza, non dipendendo il soddisfacimento di tali livelli solo dallo stanziamento di risorse, ma anche dalla rispettiva allocazione e utilizzazione.

Infine, la disposizione impugnata non determina una lesione dei livelli essenziali delle prestazioni, ma, al contrario, prevedendo che parte dei finanziamenti provenienti dal fondo sanitario siano destinati al fondo per la non autosufficienza, risulta funzionale alla loro attuazione.

Per altro verso, la Consulta dichiara parimenti infondata la censura riferita all’art. 4, lettera h), dello Statuto speciale della Regione Sardegna, secondo cui la disposizione impugnata eccederebbe la competenza legislativa concorrente in materia di assistenza pubblica, in quanto, a seguito della riforma di cui alla l. cost. n. 3/2001, l’ambito materiale dell’assistenza e dei servizi sociali rientra – fatta salva la potestà legislativa esclusiva statale nel determinarne i livelli essenziali – nella competenza residuale delle Regioni.

Gianluca Cosmelli


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