La nuova disciplina statale in materia di assistenza farmaceutica, introdotta con l’art. 11 del d.l. n. 1/2012, ha ampliato il numero di farmacie da ubicare sul territorio e, nel contempo, ha attribuito al Comune il potere di identificare le zone in cui collocare le nuove farmacie, secondo criteri ispirati all’equa distribuzione sul territorio, nonché all’accessibilità del servizio farmaceutico anche nelle aree scarsamente abitate. Come affermato dalla giurisprudenza condivisa dal Collegio (cfr. T.A.R. Basilicata, 2 agosto 2012, n. 379; T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. II, 13 aprile 2013, n. 941), è, pertanto, evidente che, nell’attuale sistema, l’atto mediante cui il Comune approva l’istituzione di nuove sedi farmaceutiche ha riflessi sulla pianificazione e organizzazione del servizio farmaceutico nell’intero territorio comunale ed è atto che esprime scelte fondamentali attinenti alla vita sociale e civile della comunità locale: per l’effetto, la competenza ad adottare la relativa decisione non può che spettare al Consiglio Comunale. Ciò, sotto un duplice profilo: da un lato, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.), che assegna all’organo consiliare i poteri di programmazione e di pianificazione dell’Ente locale; dall’altro, ai sensi della successiva lett. e) dell’art. 42, comma 2, cit., che attribuisce al Consiglio l’organizzazione dei pubblici servizi.
TAR Lazio, sez. Latina, sent. 24 giugno 2013, n. 578 sulla competenza del consiglio comunale a decidere sull'individuazione delle nuove sedi farmaceutiche, ai sensi dell'art. 11 del d.l. n. 1/2012 conv. con l. n. 27/2012.
24.05.2013