Consiglio di Stato, Sez. III, 5 aprile 2013 n. 1890, sul ruolo meramente esecutivo del fisioterapista nell’ambito del percorso riabilitativo individuale.

05.05.2013

La normativa statale in materia riabilitativa attribuisce un ruolo di centralità e responsabilità nel percorso terapeutico nell’area della riabilitazione in capo al medico. L’art. 1, comma 2, del D.M. 14 settembre 1994, n. 741, recante il regolamento concernente il profilo professionale del fisioterapista, va, quindi, inteso nel senso che prevede la possibilità per il fisioterapista di prestare la propria attività, prendendo a riferimento le diagnosi e le prescrizioni del medico, sia autonomamente che in équipe, ma solo in funzione esecutiva delle prescrizioni mediche. Di conseguenza, non possono ritenersi lesive delle competenze professionali del fisioterapista le delibere regionali che abbiano previsto che l’accesso alle prestazioni riabilitative erogate dal S.S.N. avvenga sotto il controllo di un medico fisiatra, non solo per il profilo della individuazione della terapia, ma anche della sua esecuzione.

La pronuncia in esame pone una netta linea di demarcazione tra le competenze del fisiatra e quelle proprie del fisioterapista nell’ambito del percorso terapeutico riabilitativo.

Sul punto la normativa statale in materia di professioni sanitarie – in particolare la legge n. 43/2006, recante disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione, come interpretata ed attuata alla luce delle linee guida del Ministero della sanità per l’attività di riabilitazione e il regolamento concernente lo specifico profilo professionale del fisioterapista – secondo quanto statuito dal Collegio deve prevalere sulla potestà legislativa regionale, salva l’autonomia delle singole Regioni nell’adottare soluzioni differenziate più rispondenti alle peculiarità della propria organizzazione.

Tale quadro, peraltro, risulta anche confermato dalla giurisprudenza costituzionale richiamata dalla pronuncia in esame (ex plurimis, Corte costituzionale, 10 luglio 2007, n. 300).

La giurisprudenza costituzionale ha infatti affermato apertis verbis la prevalenza della legislazione statale su quella regionale in materia di disciplina delle professioni sanitarie, prevedendo che – anche in quest’ambito – la legislazione statale si ponga quale limite della competenza legislativa regionale.

Secondo la normativa statale assunta dal Collegio come parametro, infatti, l’attività riabilitativa richiede innanzitutto un progetto riabilitativo individuale, nell’ambito del quale, poi, sono ricompresi uno o più programmi riabilitativi volti a garantire l’attuazione di quanto previsto in via generale nell’ambito del progetto.

Il progetto riabilitativo rientra nelle competenze del medico responsabile; il programma, invece, si svolge, pur sempre sotto la guida dello specialista responsabile, ma con l’ausilio degli altri operatori sanitari, tra cui il fisioterapista.

L’attività di quest’ultimo, come precisato dal Consiglio di Stato, deve sempre svolgersi sotto la guida del medico responsabile e concorre ad elaborare, in termini esecutivi, il programma di riabilitazione.

Tutto ciò conferma la natura del fisioterapista quale esecutore delle prescrizioni del medico specialista.

a cura di Filippo Lacava


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