La Corte ribadisce che le disposizioni legislative statali devono essere interpretate in modo da assicurarne la conformità con la posizione costituzionalmente garantita alle province autonome del Trentino-Alto Adige.

20.06.2005

Corte costituzionale, 20 giugno 2005, n.249

Giudizio di legittimità costituzionale dell’art.17, comma 2, lettera f), della legge 3 maggio 2004,, n.112 (Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI, Radiotelevisione italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l’emanazione del testo unico della radiotelevisione) promosso con ricorso della Provincia autonoma di Trento.

Norme impugnate e parametri di riferimento:

La Provincia autonoma di Trento ha impugnato la disposizione contenuta all’art.17, comma 2, lettera f), della legge 3 maggio 2004,, n.112 ai sensi della quale il servizio pubblico generale televisivo comunque garantisce “la diffusione di trasmissione radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la Provincia autonoma di Bolzano, in lingua ladina per la Provincia autonoma di Trento”. Ad avviso del ricorrente la norma limiterebbe alle sole popolazioni di lingua ladina il più ampio obbligo a carico del gestore del servizio pubblico radiotelevisivo quale espressamente stabilito dall’art.3-quater, comma 1, del d.lgs. n.592 del 1993 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige concernenti disposizioni di tutela delle popolazioni di lingua ladina, mochena e cimbra della provincia di Trento). Secondo quest’ultima norma, infatti, “il Ministero delle comunicazioni, la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo,anche mediante apposite convenzioni con la Provincia di Trento, e l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, fatte salve le funzioni di indirizzo della competente commissione parlamentare, assicurano tutte le necessarie misure e condizioni per la tutela delle popolazioni ladina, mochena e cimbra della Provincia di Trento”. La norma impugnata pertanto si porrebbe in contrasto, oltre che con le diverse norme dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e con gli artt.3 e 6 della Costituzione, anche con gli artt.1, comma 1, prima frase, e 3-quater, comma 1, del citato d.lgs. n.592 del 1993.

Argomentazioni della Corte:

Ad avviso della Corte, la quale muove dalla già affermata esigenza di interpretare le disposizioni legislative statali in modo da assicurarne la conformità con la posizione costituzionalmente garantita alle province autonome del Trentino-Alto Adige, la norma statale impugnata non presenta alcun indice testuale o sistematico che si opponga a una lettura in linea con la garanzia della sfera di attribuzioni propria della provincia autonoma ricorrente, fondata sulle evocate disposizioni dello statuto speciale di autonomia e in particolare sulle relative norme di attuazione in materia di doverosa tutela delle popolazioni di lingua ladina, mochena e cimbra, anche a mezzo di trasmissioni radiotelevisive. Tale ragionamento, prosegue la Corte, si giustifica in ragione, non tanto della salvezza delle competenza provinciali espressa dall’art.26 della stessa legge n.112 del 2004, quanto piuttosto della naturale cedevolezza (anche nel momento interpretativo) della legge ordinaria statale rispetto sia alle disposizioni dello statuto speciale che alle relative norme di attuazione. Queste ultime, infatti, essendo emanate con l’osservanza di speciali procedure, sono dotate di forza prevalente, anche per la loro valenza integrativa del precetto statutario.

Decisione della Corte:

La Corte dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dellìart.17, comma 2, lettera f), della legge n.112 del 2004.

Giurisprudenza richiamata:

– Sull’esigenza di interpretare le disposizioni legislative statali in modo da assicurarne la conformità con la posizione costituzionalmente garantita alle Province autonome del Trentino-Alto Adige: Corte costituzione, sentenze nn.412 del 2004 e 228 del 2003).

a cura di Chiara Aquili