Tar Lombardia, Brescia, sez. II, sent. 2 maggio 2013, n. 406 sulla competenza della giunta comunale ad istituire nuove sedi farmaceutiche.

02.05.2013

Con riferimento alla competenza alla pianificazione il Collegio ritiene di poter aderire all’orientamento giurisprudenziale (di cui alle sentenze T.A.R. Campania Napoli Sez. V, Sent., 14-03-2013, n. 1489, che richiama Consiglio di Stato sentenza 5925/2012 del 26 ottobre 2012) secondo il quale competente all’adozione di siffatta tipologia di atti sarebbe l’organo esecutivo dell’ente locale. Nel sistema delineato dal D.Lgs. n. 267 del 2000, la Giunta ha competenza residuale per gli atti di amministrazione non riservati espressamente al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco, del Presidente della Provincia, degli Organi di decentramento, del Segretario o dei Funzionari dirigenti. Innovando rispetto al passato, in materia di pianificazione delle sedi farmaceutiche, l’art. 11 del D.L. n. 1 del 2012, convertito in L. n. 27 del 2012, ha attribuito al Comune il potere di individuare le sedi farmaceutiche da istituire, lasciando alla Regione solo la possibilità di intervenire in via sostitutiva in caso di inerzia dell’Ente locale. La modifica normativa, però, ha obiettivamente semplificato le procedure di scelta in subiecta materia, ancorandole a uno stretto criterio demografico, indirettamente così attribuendogli natura gestionale e privandolo di quei caratteri di natura programmatica e previsionale che, in astratto, avrebbero indotto a ravvisare una competenza del Consiglio in materia.

a cura di Carmela Salerno


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