Il giudice amministrativo evidenzia che “la norma appare caratterizzata da una duplice finalità, quella di razionalizzare la rete distributiva dei farmaci, perseguendo l’interesse pubblico ad un’equa distribuzione nel territorio delle farmacie e ad una migliore accessibilità del servizio per i residenti in aree scarsamente abitate (cfr. TAR Sicilia, Catania, sez. IV, 4 marzo 2013 n. 668), e quella non secondaria di dare attuazione ai principi costituzionali e comunitari di libertà di iniziativa economica e di favore per lo sviluppo della concorrenza, rimuovendo le restrizioni all’ingresso di nuovi operatori sul mercato e curando, al contempo, di assicurare che il loro numero sia proporzionato alle dimensioni demografiche dei comuni interessati (cfr. TAR Friuli Venezia Giulia, 3 settembre 2012 n. 338); la prescritta finalità di garantire l’accessibilità degli utenti al servizio distributivo non può significare che occorra procedere all’allocazione delle nuove sedi in zone disabitate o del tutto sprovviste di farmacie, né può significare che debba essere evitata la sovrapposizione geografica e demografica con le zone di pertinenza delle farmacie già esistenti, essendo invece fisiologica e del tutto rispondente alla ratio della riforma l’eventualità che le nuove zone istituite dai comuni o dalle regioni incidano sul bacino d’utenza di una o più sedi preesistenti”.
Tar Puglia, Bari, sez. II, sent. 22 aprile 2013, n. 626 sulle finalità dell'art. 11 del d.l. n. 1/2012 conv. in l. n. 27/2012 concernente il servizio farmaceutico.
22.05.2013