Tar Puglia, Lecce, sez. II, 27 marzo 2013, n. 676 sulle modalità e i limiti dell’esercizio del potere di scelta rispetto all’istituzione della sede farmaceutica cosiddetta “facoltativa”, ai sensi dell’art. 11, comma 1, lett. a) del D.L. n. 1/2012 conv. in l. n. 27/2012.

27.05.2013

Con riguardo alle modalità e i limiti dell’esercizio del potere di scelta rispetto all’istituzione della sede farmaceutica cosiddetta “facoltativa” di cui all’art. 11, comma 1, lett. a) del D.L. n. 1/2012, il giudice amministrativo sostiene che “il legislatore, nell’individuare il parametro numerico in presenza del quale è consentita l’apertura di un nuovo esercizio farmaceutico, ha effettuato “a monte” una valutazione di opportunità e di adeguatezza rispetto all’obiettivo di realizzare il potenziamento della rete farmaceutica e l’accesso alla titolarità delle farmacie, cosicchè, in base al mero dato della popolazione residente, già si giustifica la scelta amministrativa di istituire una ulteriore sede farmaceutica nell’ambito comunale considerato, senza che sia necessario motivare sulle ulteriori ragioni che hanno indotto in tal senso. Al contrario, qualora la decisione amministrativa fosse nel senso di non istituire l’ulteriore farmacia pur in presenza di una popolazione eccedente di oltre il 50% rispetto al parametro fissato – possibilità che il legislatore ha comunque previsto, rimettendo la relativa valutazione all’Amministrazione – è tale scelta che necessita di una più dettagliata motivazione sulle ragioni di pubblico interesse ritenute prevalenti rispetto all’interesse generale, perseguito a livello normativo, di realizzare il potenziamento del servizio farmaceutico.”.

In merito alla localizzazione delle sedi farmaceutiche, il Collegio evidenzia che “se la finalità perseguita dal legislatore è il potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica favorendo l’accesso alla titolarità delle farmacie da parte di un più ampio numero di aspiranti, è evidente che i nuovi esercizi debbano essere messi nelle condizioni, al pari di quelli esistenti, di poter contare su un bacino di utenza che ne consenta una dignitosa sopravvivenza in termini economici, perché ciò si riflette inevitabilmente sulla qualità del servizio erogato. Conseguentemente, la zona in cui consentire la localizzazione non può e non deve essere eccessivamente limitata o circoscritta alle zone periferiche – o almeno questo non può rappresentare il prevalente criterio di riferimento – poiché ciò determinerebbe una disparità di trattamento rispetto agli esercizi già esistenti. Peraltro, nel caso in esame risulta che l’istituenda farmacia dovrebbe essere allocata in una zona molto popolosa, in cui non è irragionevole pensare ad un potenziamento del servizio. La scelta localizzativa della Regione, quindi, appare in linea con gli scopi perseguiti dal legislatore nazionale, in quanto coniuga l’esigenza di garantire l’equa distribuzione del servizio farmaceutico con quella di consentire, almeno potenzialmente, pari possibilità di sviluppo alla nuova farmacia, sia in termini economici che di qualità del servizio erogato. A ciò aggiungasi, sul versante dell’interesse privato, che la parziale sovrapposizione della zona di pertinenza dell’esercizio già esistente con quella assegnata al nuovo esercizio rappresenta la conseguenza naturale ed inevitabile dell’abbassamento del parametro demografico per calcolare il rapporto ottimale tra farmacie e popolazione residente.”.

a cura di Carmela Salerno


Scarica documento