Tar Campania, Napoli, sez. III, sent. 14 marzo 2013, n. 1489 sul criterio demografico e sulla competenza della giunta comunale ad adottare il provvedimento di riordino della distribuzione territoriale delle farmacie.

14.05.2013

Il giudice amministrativo sottolinea che “la costante giurisprudenza, a lume della quale “il criterio demografico, unico criterio normativo indicato dall’art. 1 del D.P.R. 21-8-1971 n. 1275 per la revisione della pianta organica delle farmacie, è stato costantemente interpretato dalla giurisprudenza nel senso della valutazione complessiva della popolazione residente. Inoltre anche l’art. 1 l. n. 475 del 1968, come modificato dall’art. 1 l. 362 del 1991, al fine di soddisfare l’esigenza dell’assistenza sanitaria della popolazione non attribuisce ad ogni farmacia un numero determinato di abitanti (sicché impropriamente si parla di “bacino d’utenza” di ogni singola sede farmaceutica), ma indica il rapporto numerico con riguardo alla popolazione complessiva del Comune.” (Così T.A.R. Catania Sicilia sez. IV 28 giugno 2011 n. 1598). In altre parole, una volta riconosciuto il diritto a gestire una farmacia, essendo i successivi atti gestionali programmatori rivolti alla cura di un interesse pubblico, rispetto al quale quello del farmacista rappresenta solo un interesse riflesso e soccombente, non può riconoscersi il diritto di questi a partecipare al relativo procedimento, salvo che non subisca incisioni, in diritto, dalle scelte pubblicistiche in corso di adozione.”.

Con riguardo al vizio di incompetenza, il Collegio ritiene infondata l’eccezione sollevata “condividendo la giurisprudenza del Consiglio di Stato che, sin dalla sentenza n. 6850 IV Sezione del 20 dicembre 2000, ma vedi anche 5925/2012 del 26 ottobre 2012 ha ritenuto competente all’adozione di siffatta tipologia di atti l’organo esecutivo dell’ente locale. Del resto il principio generale è quello secondo cui la Giunta ha, rispetto al Consiglio Comunale, competenza residuale per gli atti di amministrazione non riservati al consiglio e che non rientrino nelle competenze degli altri organi, e non esiste alcuna norma espressa che attribuisca al secondo dei due organi la competenza in materia. Allo stesso risultato si perviene se si tiene conto della modifica normativa che ha obiettivamente semplificato le procedure di scelta in subiecta materia ancorandole ad uno stretto criterio demografico, indirettamente così attribuendogli natura gestionale e privandolo di quei caratteri di natura programmatica e previsionale che, in astratto, avrebbero indotto a ravvisare una competenza del Consiglio in materia. Infine induce a deporre in tal senso anche la constatazione che l’art.2 comma 2 della L. 475/68 che prevedeva la competenza del Consiglio Comunale in questa materia, risulta oggi soppresso.”.

a cura di Carmela Salerno


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