Tar Sicilia, Catania, sez. IV, sent. 4 marzo 2013, n. 668 sulla necessità di adeguata istruttoria e idonea motivazione del provvedimento di identificazione di una nuova sede farmaceutica a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 11 del d.l. n. 1/2012, conv. in l. n. 27/2012.

04.05.2013

Il giudice amministrativo rileva che l’art. 11 del d.l. n. 1/2012 convertito in l. n. 27/2012 s.m.i. ha “inteso razionalizzare la rete distributiva del farmaco e che la stessa stabilisca, quale finalità primaria, la realizzazione di una equa distribuzione nel territorio delle farmacie, tenendo altresì conto dell’esigenza di garantire l’accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate. (…) il raccordo tra le dette finalità debba necessariamente risultare da una ponderata istruttoria e da una correlata adeguata motivazione con la quale il Comune rappresenti il percorso valutativo che ha determinato la scelta operata.

In tal senso, in disparte i principi generali trasfusi nella legge sul procedimento, come premesso, depone la rappresentata necessità prevista dalla norma di assicurare un’equa distribuzione nel territorio (che implica l’onere di manifestare come si sia arrivati ad un risultato “perequato”) coordinata con l’obiettivo “secondario” della garanzia dell’accessibilità del servizio anche ai cittadini residenti in zone scarsamente abitate.

E’ da ritenere che quest’ultimo, proprio perché volto alla finalità di garanzia dell’accessibilità al servizio distributivo, non possa significare che occorra tout court procedere all’allocazione delle farmacie in zone abitate da pochi cittadini, ma che a costoro debba essere assicurata una pronta possibilità di raggiungere la sede farmaceutica, attuabile anche mediante una ponderata localizzazione della stessa.

Ora, a prescindere dal concreto connotato che l’istruttoria deve assumere, è da dire che, nel caso di specie, la rappresentazione dell’iter istruttorio non è stata adeguatamente esternata nel provvedimento impugnato neanche mediante il rinvio ai pareri acquisiti dell’ASP e dell’Ordine dei Farmacisti (per altro, espressamente previsti dalla norma in esame), altrettanto privi della indicazione delle ragioni determinanti la scelta operata.

In altri termini, in disparte l’assenza di ogni ragionevole motivazione contenuta nel provvedimento impugnato, non è possibile trarre la stessa neanche, come consentito, per relationem.

L’adeguata istruttoria e, soprattutto, una idonea motivazione appaiono ancor più necessarie ove si osservi che la precedente zonizzazione, identica a quella per cui è ricorso, era stata oggetto di ripensamento in autotutela da parte del Comune resistente proprio a causa di un ritenuto deficit istruttorio”.

a cura di Carmela Salerno


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