Consiglio di Stato, sez. III, sent. 24 novembre 2012, n. 5952 sulla competenza della giunta comunale a rendere il parere sulla revisione della pianta organica delle farmacie.

24.05.2012

Il Consiglio di Stato evidenzia che “come rilevato da ormai risalente giurisprudenza, per effetto dell’art. 35 co. 2 l.142/1990 la competenza a rendere il parere di cui all’art. 2 co. 2 della L.475/1968 sulla revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche è passata dal consiglio alla giunta comunale (Cons. Stato, IV, 20.12.2000, n.6850; cfr. anche V, 7.9.2007 n.4706). Infatti la giunta ha competenza residuale per gli atti di amministrazione non riservati al consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco, del Presidente della Provincia, degli organi di decentramento, del segretario o dei funzionari dirigenti. Tale competenza della giunta ha carattere generale e si estende anche alle ipotesi in cui norme anteriori prevedevano, in modo espresso, la competenza consiliare (come appunto il citato art. 2 co. 2 L.475/1968), essendo esse mera espressione dell’opposto principio, allora vigente, della generalità e residualità della competenza consiliare e della specialità e tipicità di quella giuntale.

Né la competenza del consiglio potrebbe trovare fondamento nell’art. 32 co. 2 lett. b) L.142/1990 (programmi e piani in generale) o nel principio che il consiglio è l’organo di indirizzo e di controllo politico-amministativo, in quanto tra i programmi sono da ricomprendere solo gli atti fondamentali relativi alla programmazione della vita politico-amministrativa dell’ente locale, e non anche ogni altra attività programmatoria, di competenza di amministrazioni diverse, sulla quale il comune sia chiamato ad una funzione consultiva ausiliaria (Cons. Stato, IV, 20.12.2000 n.6850, cit.).

Del resto è da escludere che la delibera comunale impugnata equivalga ad approvazione di un piano di distribuzione del farmaco con riflessi sulla pianificazione e organizzazione del territorio comunale con l’effetto che ai sensi dell’art. 42 co.2 lett. b) del T.U. la competenza ad assumere il parere de quo spetterebbe al consiglio.

Deve al riguardo sottolinearsi che l’atto conclusivo del procedimento di revisione della pianta organica delle farmacie comunali, ai sensi della legge della regione Campania n.13/1985, è esclusivamente della autorità regionale e l’apporto consultivo fornito dalla amministrazione comunale nel corso del procedimento, non integra affatto una autonoma attività di programmazione ma è destinata a definire il numero e la distribuzione delle farmacie per un periodo definito con immediata efficacia e finalità di soddisfacimento dell’interesse alla garanzia di un servizio pubblico riconducibile alla tutela della salute .”.

a cura di Carmela Salerno


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