Tar Basilicata, sez. I, 2 agosto 2012, n. 379 sulla competenza del Consiglio comunale, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. e), D.L.gvo n. 267/2000, a localizzare le sedi farmaceutiche.

02.05.2012

Il giudice amministrativo dichiara fondato il ricorso con riferimento al vizio di incompetenza rilevando che “poiché il servizio farmaceutico è un pubblico servizio ed il suo dimensionamento e, soprattutto, l’ubicazione delle sedi farmaceutiche rientrano nell’ambito della materia dell’organizzazione dei pubblici servizi, le relativi decisioni spettano, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. e), D.L.gvo n. 267/2000, al Consiglio Comunale, anche perché trattasi scelte fondamentali attinenti alla vita sociale e civile di una comunità locale.”.

a cura di Carmela Salerno


Scarica documento