Nel caso in esame il Consiglio di Stato ha esaminato la legittimità del “silenzio” tenuto dalla Regione Puglia su una richiesta di rilascio di autorizzazione unica di un impianto eolico. Il TAR aveva ritenuto improcedibile il ricorso presentato dalla società interessata ritenendo che l’inerzia della Regione fosse venuta meno con l’invio di una comunicazione nella quale venivano evidenziate carenze documentali relative al procedimento di VIA. Il Consiglio di Stato ha ritenuto, invece, che l’invio di una richiesta di integrazione della documentazione da parte della Regione non avesse fatto venire meno l’inadempimento. Infatti, la circostanza che tutti gli atti di assenso debbano confluire nel procedimento di autorizzazione unica non esime la Regione, in assenza di alcuni di essi, dall’avviare il procedimento e dal concluderlo con un provvedimento espresso. Inoltre il Consiglio di Stato precisa che, come disposto dalla normativa e dalle linee guida in materia, la Regione, per completare il procedimento, se necessario, deve eventualmente attivare il potere sostitutivo adottando il provvedimento di VIA in modo da farlo confluire nel procedimento per il rilascio dell’autorizzazione.
Sentenza CdS n. 342 del 15 maggio 2013 in tema di esercizio del potere sostitutivo in un procedimento di rilascio di autorizzazione unica
31.05.2013