Nella sentenza in esame una società aveva presentato ricorso contro la determinazione della provincia di Asti di diniego di autorizzazione unica e compatibilità ambientale per la realizzazione di un impianto fotovoltaico. La società chiedeva anche il risarcimento del danno derivante dalla mancata concessione. L’impianto in questione doveva essere realizzato su terreni agricoli classificati nella carta di pericolosità dei suoli e in fascia fluviale. Nelle zone così classificate non è possibile la realizzazione di alcun tipo di opera ad esclusione di opere pubbliche o di interesse pubblico riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili e sempre che non rechino pregiudizio o possano modificare l’ecosistema fluviale. Per tali motivi il Tribunale amministrativo ha ritenuto corretta l’interpretazione adottata dalla provincia ed ha respinto il ricorso.
Sentenza TAR Piemonte n. 248 del 22 febbraio 2013 in tema di aree non idonee per l’installazione di impianti fotovoltaici
31.05.2013