Corte dei conti, sez. regionale di controllo per la Regione Lombardia, 10/5/2013 n. 205, sull'ambito applicativo dell'art. 25 del d.l. 1/2012 conv. dalla l. 27/2012, che prevede che le aziende speciali e le istituzioni siano assoggettate al Patto di stabilità interno.

27.05.2013

La Corte dei Conti ritiene che nel caso di servizi erogati in maniera promiscua ed indifferenziata, mediante un unico organismo strumentale, non potendosi distinguere fra le diverse attività, l’impresa che li gestisce sia da inserire nel novero delle aziende speciali che, dal 2013, devono osservare le regole di carattere finanziario poste dal patto di stabilità interno. L’esclusione prevista per le aziende che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, culturali e farmacie, facendo eccezione ad una regola di carattere generale deve essere oggetto di stretta interpretazione e non può essere applicata oltre i casi ed i tempi considerati (art. 14 delle c.d. preleggi). Peraltro, ampliando il concetto di “servizio socio assistenziale”, oltre l’ambito di sua naturale esplicazione, si rischierebbe, secondo i giudici contabili, di vanificare la portata precettiva della prima parte del nuovo art. 114 comma 5 bis del t.u.e.l., posto che gran parte delle funzioni e servizi erogati da pubbliche amministrazioni, o da suoi organismi strumentali, hanno latamente carattere e finalità sociale (in quanto rivolti alla promozione del benessere della collettività di riferimento).

a cura di Rocco Cifarelli


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